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Personale: gli atti di programmazione sono di competenza della Giunta.


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 2 marzo 2010, n. 1208
di Alessio Tavanti

L’adozione dell’atto di programmazione del fabbisogno di personale rientra nella competenza residuale della Giunta comunale.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di stato nella sentenza in commento, con la quale si è  pronunciato sul ricorso promosso avverso la sentenza di primo grado che ha respinto l’istanza di stabilizzazione di una dipendente comunale.

Nel caso di specie, il Comune aveva approvato con Delibera il programma triennale del fabbisogno di personale.

Successivamente, la Giunta comunale aveva adottato una nuova Deliberazione di rettifica della precedente, con la quale aveva soppresso la prevista stabilizzazione di due assistenti sociali, già in servizio, sostituendola con la previsione di assunzione di alcuni operatori di polizia municipale.

La ricorrente, già assunta con contratto tempo determinato, reiteratamente rinnovato, ritenendo di essere in possesso dei requisiti per la stabilizzazione (ex Legge n. 296/06),  aveva formulato specifica istanza di assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente aveva ritenuto accolta tale richiesta con la prima Delibera comunale, sopra citata, considerando, in conseguenza, la nuova Delibera lesiva della sua posizione soggettiva.

Rigettato il ricorso presentato innanzi al Tar, la ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi addotti dalla ricorrente, rigettando il ricorso presentato in appello.

In particolare, la ricorrente aveva censurato, in primo luogo, la competenza della giunta comunale ad adottare l’atto di programmazione del fabbisogno di personale.

Sul punto il Giudice amministrativo ha chiarito che l’atto in questione rientra nella competenza generale-residuale della Giunta comunale.

All’organo esecutivo è infatti attribuito dal Tuel il potere di emanare tutti gli atti che non siano di competenza del Sindaco o non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale.

L’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale non rientra nell’elencazione tassativa delle competenze consiliari, non potendo essere fatto rientrare tra i “programmi triennali ed elenco annuale di lavori pubblici”, i quali si riferiscono al solo programma triennale dei lavori pubblici e non a tutti gli atti di programmazione triennale.

Con il  secondo motivo di censura, l’appellante aveva sostenuto l’illegittimità dell’atto di programmazione impugnato, essendosi consumato tale potere in capo all’amministrazione stante la decorrenza del termine, espressamente previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 3, comma 94).

I Giudici amministrativi hanno chiarito che la norma ha carattere meramente ordinatorio, come precisato anche dal Dipartimento della funzione pubblica (Circolare n. 5/08).

Inoltre, stante il carattere programmatorio generale dell’atto impugnato, dalla lettura della prima Deliberazione non emerge che essa abbia mai preso in considerazione la posizione singola dell’appellante, nè abbia mai statuito in relazione alla domanda di stabilizzazione dalla medesima presentata, dalla quale, pertanto, solo indirettamente sarebbe potuto discendere un mero vantaggio per la ricorrente.

Un ulteriore motivo di censura era stato ravvisato nell’ipotizzata violazione dell’art. 7 e ss. della Legge n. 241/90, data la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

In realtà, come ha osservato il Collegio, tale obbligo nel caso di specie non sussisteva, in quanto ex art. 13 della stessa legge, da tale obbligo sono esclusi espressamente gli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

Pertanto, alla luce dei motivi sopra descritti, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e ha confermato la legittimità dell’atto di programmazione del fabbisogno di personale adottato dalla Giunta.

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