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Monitoraggio lavoro flessibile: forniti i primi e non esaustivi chiarimenti dalla Funzione Pubblica


di Chiara Zaccagnini

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la Direttiva n. 2 del 16 febbraio 2010, “per il monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Dlgs. n. 165/01”.

L’art. 36, comma 3, del Dlgs. n. 165/01, modificato dall’art. 17, comma 26, del Dl. n. 78/09, prevede che “al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la P.A. e l’innovazione, le Amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al Dlgs. n. 286/99, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”.

Le P.A. attendevano il contenuto della Direttiva in commento da dicembre scorso.

Al fine di dare attuazione al monitoraggio mancavano infatti le modalità attuative, elaborate dalla Funzione Pubblica soltanto adesso (tra l’altro, non ancora esaustive).

L’obiettivo perseguito dall’art. 36, mediante l’istituzione del monitoraggio, è quello di “combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile”.

Il Legislatore ha previsto che al dirigente, responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile, non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Tale sanzione sarà applicabile anche nel caso in cui l’utilizzo improprio di rapporti di lavoro autonomo.

Il monitoraggio infatti è stato esteso (ex art. 7 Dlgs. n. 165/01) anche agli incarichi a soggetti esterni, di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Il monitoraggio dovrà essere svolto mediante la compilazione on line, da parte delle P.A., di un “analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate”, che diventerà attivo appena sarà pronta la relativa applicazione informatica.

I destinatari del controllo sono le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, che sono:

  • le Amministrazioni dello Stato;
  • le aziende e Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni di Comuni, le Comunità montane ed i loro Consorzi;
  • le Istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. (Aran);
  • le Agenzie, comprese quelle di cui al Dlgs. n. 300/99;

E’ escluso dal monitoraggio il personale del Comparto scuola e quello in regime di diritto pubblico.

Le tipologie di lavoro flessibile oggetto di monitoraggio sono:

  • i contratti di lavoro a tempo determinato (Dlgs. n. 368/01);
  • gli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19, comma 6, del Dlgs. n. 165/01; art. 110, Dlgs. n. 267/00, art. 15-septies Dlgs. n. 502/92);
  • i contratti di formazione e lavoro (art. 3 Dl. n. 726/84, art. 16 Dl. n. 299/94)
  • i rapporti formativi [tirocini formativi e di orientamento (art. 18 Legge n. 196/97)];
  • i contratti di somministrazione di lavoro, le prestazioni di lavoro accessorio e i contratti di inserimento (Dlgs. n. 276/03);
  • i contratti di lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e continuative (art. 7, comma 6, Dlgs. n. 165/01);
  • gli accordi di utilizzazione di lavoratori socialmente utili (art. 36, comma 4, Dlgs. n. 165/01).

La Direttiva della Funzione pubblica esclude dal monitoraggio le prestazioni occasionali (che la stessa definisce impropriamente “collaborazioni” occasionali) che il Legislatore, al contrario, ha assoggettato al controllo.

L’art. 7 del Dlgs. n. 165/01 stabilisce infatti che gli incarichi di lavoro autonomo “sono assoggettati al monitoraggio di cui all’art. 36, comma 3, del Dlgs. n. 165/01”.

Le P.A., nonostante il dato testuale, non dovranno inviare alcuna indicazione, ai fini del monitoraggio, relativa alle prestazioni occasionali.

Sono escluse inoltre dal monitoraggio:

  • il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione;
  • gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal Codice degli appalti pubblici (Dlgs. n. 163/06 e smi.) per lavori, servizi e forniture;
  • gli incarichi di docenza.

Il rapporto informativo completo, che verrà prodotto dall’applicazione informatica in fase di ultimazione, dovrà essere sottoposto al nucleo di valutazione, il quale dovrà esprimere un giudizio mediante la compilazione di un questionario, al quale dovrà essere allegata una relazione.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà redigere una relazione al Parlamento.

I contratti di lavoro flessibile si ritengono utilizzati correttamente quando le procedure di selezione adottate risultano coerenti con i principi dettati dall’art. 97 Cost., nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità nel reclutamento delle figure professionali.

La valutazione del nucleo di valutazione è necessaria al fine di verificare la sussistenza di una eventuale responsabilità dirigenziale, connessa ad un utilizzo irregolare del lavoro flessibile, limitando l’erogazione della retribuzione di risultato.

La Funzione pubblica ha infine chiarito che dovranno essere fornite ulteriori istruzioni tecniche necessarie all’adempimento previsto dall’art. 36, comma 3, del Dlgs. n. 165/01.

Fino a quando l’applicativo informatico non sarà attivo, non potrà essere avviato il monitoraggio.

Pertanto gli Enti Locali non possono far altro che attendere. La Funzione pubblica ha infatti reso noto che le comunicazioni in formato cartaceo, già pervenute o che saranno solo inviate, non saranno prese in esame in quanto le procedure da seguire saranno quelle individuate nella prossima Direttiva.

Le scadenze dall’art. 36 per il 2009-2010 subiranno uno slittamento temporale.

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