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Società strumentali: anche le miste devono avere l’oggetto sociale esclusivo


Tar Lombardia, Sez. I, Sent. n. 8/10
di Chiara Zaccagnini

Le società miste che hanno incluso nel loro oggetto sociale sia servizi strumentali, che servizi pubblici locali devono rispettare l’art. 13 del Dl. n. 223/06 (Decreto Bersani), che impone l’oggetto sociale esclusivo.

Questo è il principio affermato dal Tar Lombardia nella Sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società per l’annullamento della determinazione dirigenziale avente ad oggetto l’esclusione dalla procedura di gara della società ricorrente.

Nel caso di specie, il Comune aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di verifica degli impianti termici ubicati nel territorio comunale.

Con Determinazione dirigenziale era stata esclusa la ricorrente, aggiudicataria in via provvisoria, in quanto sebbene costituita per l’esercizio di servizi pubblici locali risultava, dall’atto costitutivo, autorizzata ad espletare anche una serie di attività economiche non riconducibili ai servizi pubblici, ma ad attività strumentali dell’Ente proprietario.

La ricorrente aveva impugnato l’atto di esclusione, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 13 del Dl. n. 223/06, in quanto tale norma non si applicherebbe ai soggetti gestori di servizi pubblici in regime di concessione.

L’affidamento in concessione di un servizio, la cui remunerazione spetta alla collettività, avrebbe comportato, secondo la ricorrente, l’inapplicabilità al caso di specie del divieto disposto dall’art. 13 del Dl. n. 223/06, volto ad operare solo nei confronti dei soggetti costituiti per svolgere attività rivolte essenzialmente alle P.A..

Il Tar ha ritenuto infondato il motivo, in quanto l’art. 13 prevede che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs. n. 163/06, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale”.

La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che “anche le società miste che hanno per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, pur non rientrando in via diretta nell’ambito di applicazione del secondo comma dell’art. 13, devono avere oggetto sociale esclusivo”. Se, infatti, sono assoggettate a tale prescrizione le società di cui al comma 1, ossia le società che svolgono (attività di produzione di beni e) servizi strumentali, le quali pertanto non possono comprendere nel loro oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali, ne deriva come conseguenza che anche le società miste, le quali intendano dedicarsi alla gestione di questi ultimi, devono prevedere quale loro oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali.

La ricorrente aveva, infine, contestato l’applicabilità del citato art. 13, ritenendo tale affidamento ascrivibile nella categoria delle concessioni di pubblico servizio e non in quella dell’appalto di servizi.

I Giudici amministrativi hanno ritenuto infondato anche quest’ultimo motivo, in quanto, la circostanza che la remunerazione di tale servizio sia adempiuta dall’Amministrazione determina l’ascrivibilità di tale servizio nella categoria degli appalti (Tar Lombardia, Sez. I, Sent. n. 6137/07).

Il Collegio ha, così, respinto il ricorso presentato dalla società, affermando la legittimità dell’esclusione della stessa dalla procedura d’appalto, in quanto disposta in considerazione della violazione dell’art. 13 del Dl. n. 223/06, avendo la stessa società mista nel proprio oggetto sociale sia la gestione dei servizi pubblici, che di servizi strumentali.

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