Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Pubblico impiego: è legittima la sospensione dal servizio disposta con provvedimento con motivazione breve.


Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 48/10
di Alessio Tavanti

E’ legittima la sospensione dal servizio di un dipendente pubblico disposta con un provvedimento “breve”, purché rappresentante il risultato di un procedimento disciplinare che prenda in esame i comportamenti tenuti dal lavoratore.

E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, la quale ha accolto il ricorso in appello presentato dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento disciplinare emesso nei confronti di un dipendente dell’Amministrazione penitenziaria.

Nel caso di specie, il Ministero a conclusione del procedimento disciplinare aveva irrogato nei confronti del proprio dipendente, comandante Capo reparto, la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per tre mesi.

Il dipendente aveva impugnato il provvedimento, deducendo la violazione del Dlgs. n. 449/92 e del Dpr n. 3/57, violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/90 e dell’art. 11,  lett. a) del Dlgs. n. 449/92, nonché eccesso di potere per falso presupposto di fatto.

Il Tar adito accoglieva il ricorso, affermando l’inadeguatezza della motivazione a sostegno della sanzione disciplinare, concretandosi sostanzialmente in un mero richiamo a doveri di ufficio e a regole di comportamento su cui non c’era stata la previa contestazione, comportando la mancata indicazione dei fatti cui legittimamente ricollegare la sanzione.

Il Ministero della Giustizia ha impugnato la sentenza, sostenendo, in primo luogo, l’erronea  valutazione del giudice di prime cure circa l’ipotizzata carenza di motivazione del provvedimento disciplinare impugnato, stante l’indicazione delle specifiche circostanze riportate nella delibera del Consiglio di disciplina, espressamente richiamate nelle premesse dell’atto di sospensione impugnato.

Inoltre, il Ministero ricorrente ha sostenuto che, qualora la motivazione sia prevista contrattualmente ovvero da una normativa speciale, non è necessaria una motivazione analitica, essendo sufficiente un richiamo alle iniziali contestazioni.

Il Consiglio di Stato, ha affermato la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, in quanto basato su specifiche considerazioni, evidenzianti la discordanza del comportamento dell’appellato dalla cura, la diligenza e l’impegno richiesti ad un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Rilevante, secondo i Giudici è stato anche l’esplicito richiamo alla conforme deliberazione del Consiglio centrale di disciplina, la quale, a sua volta, ha effettuato una puntuale ricostruzione dei fatti e dei comportamenti giustificativi della propria proposta finale di sospensione dal servizio.

Secondo i Giudici amministrativi l’irrogazione della sanzione deve essere il risultato di un procedimento disciplinare che prenda in esame i comportamenti tenuti dal dipendente, valutando la loro rilevanza e gravità sotto il profilo amministrativo.

A fronte di tali argomentazioni, il Giudice amministrativo ha affermato che, laddove il provvedimento sia il risultato delle predette attività, appare irrilevante la corposità del suo contenuto, essendo sufficienti anche pochissime e non prolisse parole che diano atto dell’esame compiuto in ordine ai fatti oggetto di valutazione, anche se essi siano analiticamente esposti negli atti istruttori del procedimento, cui il provvedimento finale faccia espresso rinvio.

Ciò stante il principio generale secondo cui “la motivazione non si misura secondo la sua lunghezza, ma per la sua idoneità a far comprendere le ragioni in base alle quali l’Amministrazione si sia determinata in una certa maniera”.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato e, pertanto, idoneo ad esplicare l’effetto cui è destinato.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni