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Obbligo di pubblicazione on line: forniti altri chiarimenti dalla Funzione pubblica


di Chiara Zaccagnini

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato il 14 gennaio 2010 la Circolare n. 1, concernente “Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculare retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale, anagrafe delle prestazioni e Consoc”, fornendo ulteriori chiarimenti sull’obbligo di pubblicazione on line stabilito dall’art. 21 della Legge n. 69/09, rispetto a quanto chiarito dalla Circolare n. 3/09 e dalla Circolare n. 5/09.

L’art. 21, comma 1, della Legge n. 69/09 ha previsto l’obbligo per le P.A. di pubblicare sui propri siti internet i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.

Dopo il primo periodo di applicazione, in relazione ai quesiti più frequenti presentati alla Funzione pubblica, il Dipartimento ha fornito ulteriori precisazioni operative al fine di chiarire eventuali dubbi in ordine ai dati che devono essere pubblicati ed alle modalità della pubblicazione degli stessi.

L’art. 11 del Dlgs. n. 150/09, concernente “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, contiene la regolamentazione della trasparenza intesa come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni” con riferimento ad ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività.

Il comma 8 del citato articolo prevede per le Amministrazioni l’obbligo di dedicare, nel sito internet istituzionale, un’apposita sezione per la pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle Amministrazioni.

Per quanto riguarda la trasparenza, questa deve essere garantita su tutto il territorio dello Stato e in ogni fase del ciclo di gestione della performance, ai sensi dell’art. 11, comma 1 e 3 del Dlgs. n. 150/09.

Il comma 8 dell’art. 11 del citato Decreto, inoltre, prevede che l’obbligo di pubblicazione dei curricula riguardi sia i dirigenti che i titolari di posizioni organizzative.

La pubblicazione delle retribuzioni, invece, interessa soltanto i dirigenti.

Tali obblighi sono estesi dall’art. 11 anche a “coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo”.

Uno speciale regime sanzionatorio è previsto in caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, consistente nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’art. 11.

L’apposita sezione dedicata alla pubblicazione di tali dati, sul sito internet  istituzionale di ciascuna Amministrazione, deve essere denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.

Anagrafe delle prestazioni

La Circolare ha ricordato che l’art. 24 della Legge n. 412/91 ha istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, l’Anagrafe delle prestazioni, finalizzata al contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta e il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche Amministrazioni.

L’Anagrafe delle prestazioni è un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali sono stati affidati incarichi retributivi da parte degli Enti.

Le P.A. inoltre devono comunicare, secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 14, del DLgs. n. 165/01, al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, l’elenco dei collaboratori esterni e i soggetti a cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con le indicazioni riguardanti la ragione sociale e l’ammontare dei compensi corrisposti.

In caso di inadempienza, le P.A. non potranno conferire nuovi incarichi, ai sensi dell’art. 53, comma 15, del Dlgs. n. 165/01.

La modalità di trasmissione dei dati è quella per via telematica, mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it.

Le Amministrazioni che devono adempiere a tale obbligo devono registrarsi sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico oggetto di comunicazione. In particolare devono essere inviate informazioni relative ai dati:

  • anagrafici del soggetto a cui si affida l’incarico;
  • descrittivi dell’incarico affidato;
  • circa al compenso previsto e quelli erogati.

il Dipartimento della funzione pubblica sta predisponendo una nuova applicazione web per rendere più agevole tale adempimento, mettendo a disposizione strumenti di facilitazione all’inserimento e di ricerca dei dati.

Una descrizione dettagliata del sistema verrà fornita da alcune note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione , la quale prevede che la comunicazione alla banca dati “Anagrafe” sia presentata anche in caso di dichiarazione negativa, quindi in caso di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Le istituzioni scolastiche dovranno fornire una nuova informazione riguardante il codice meccanografico necessario per la creazione di un’anagrafica completa delle scuole.

Le Amministrazioni devono comunicare tempestivamente all’Anagrafe tutte le variazioni intervenute in riferimento ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di trasformazione o cessazione) e ai dati di classificazione.

Le modifiche apportate all’art. 53 del Dlgs. n. 165/01 hanno previsto a carico delle Amministrazioni l’obbligo di provvedere ad un adeguata pubblicità degli incarichi, attraverso la pubblicazione sui propri siti internet, degli elementi riguardanti gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni, rendendoli accessibili al pubblico.

Sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica è stata istituita un’apposita sezione denominata “Operazione Trasparenza”, nella quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all’Anagrafe delle prestazioni.

Secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 14, del Dlgs. n. 165/01 il Dipartimento della funzione pubblica trasmette annualmente alla Corte dei conti “l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza”.

Inoltre, il comma 16-bis dell’art. 53 del Dlgs. n. 165/01, prevede la possibilità per il Dipartimento di predisporre verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull’Anagrafe delle prestazioni, attraverso l’Ispettorato per la funzione pubblica d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato.

CONSOC

Entro il 30 aprile di ciascun anno le Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, per via telematica o mediante un apposito supporto magnetico, l’elenco dei Consorzi di cui fanno parte e le società a totale o parziale partecipazione delle Amministrazioni medesime.

La procedura informatizzata è disponibile sul sito internet www.consoc.it.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, cui spetta il compito di monitorare e controllare l’osservanza da parte delle pubbliche Amministrazioni delle disposizioni in materia di trasparenza, provvederà ad inviare periodicamente alla Corte dei conti l’elenco delle Amministrazioni inadempienti.

Tale obbligo è stato previsto dall’art. 1, comma 587, della Legge Finanziaria 2007.

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