E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010 il Dpcm n. 206/09, inerente la “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”, entrato in vigore il 4 febbraio 2010.
Il Dpcm in commento è stato emanato in applicazione a quanto previsto dall’art. 69 del Dlgs. n. 150/09, che ha innovato il Dlgs. n. 165/01 con l’introduzione dell’art. 55-septies.
Il Decreto ha ampliato di tre ore le fasce di reperibilità ed ha contestualmente introdotto, per la prima volta, alcune esclusioni dall’obbligo della reperibilità collegate a particolari situazioni rimaste finora indefinite.
Art. 1 – Fasce orarie di reperibilità
In caso di assenze per malattia dei dipendenti pubblici, le fasce orarie di reperibilità sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Tali fasce sono valide anche nei giorni non lavorativi e nei festivi.
Art. 2 – Esclusione dall’obbligo di reperibilità
I dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad uno dei casi di seguito elencati, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o concessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Infine, sono esclusi anche i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale di controllo per il periodo di prognosi indicato nel certificato.