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E’ legittimo l’esercizio del diritto di accesso tendente a verificare le istanze di imprese concorrenti


Tar Campania, Sez. V, Sentenza n. 6290/09
di Alessio Tavanti

E’ legittimo il diritto di accesso esercitato dal proprietario di un esercizio commerciale che svolge un’attività non liberalizzata al fine di verificare se le istanze di rilascio di concessioni, per imprese concorrenti, presentate da altri soggetti rispettano o meno i vincoli di legge.

Lo ha stabilito il Tar Campania con la Sentenza in commento, la quale ha accolto il ricorso presentato da una so­cietà di scommesse sportive contro il provvedimento con cui è stata rigettata la sua istanza tesa a verificare il possesso del­le autorizzazioni prescritte da parte di un altro esercizio che viene ipotizzato stia per avvia­re la stessa attività.

Nel caso di specie, la società istante risultava essere, in ambito comunale, l’unica titolare di concessione per la commercializzazione delle scommesse su eventi sportivi, rilasciata  dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 2, Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge n. 248/06.

Posizione rimasta tale anche all’esito di una gara, andata deserta, che la stessa Amministrazione aveva indetto per l’aggiudicazione dei diritti per l’apertura di nuovi esercizi della stessa tipologia.

Stante la suddetta situazione di fatto, la ricorrente, venuta informalmente a conoscenza di lavori in corso per l’apertura di un nuovo esercizio dedito alle scommesse sportive, nei pressi dell’agenzia in sua titolarità, presentava istanza all’Amministrazione al fine di accedere agli atti in suo possesso concernenti i detti locali.

Ciò al fine di conoscere l’esistenza di eventuali procedimenti amministrativi, tesi a legittimare l’esercizio di attività concorrenti, che avrebbero consentito sia i diritti partecipativi riconosciuti ex artt 7, 8, 10 Legge n. 241/90, che di eventuale difesa in giudizio dei propri diritti ed interessi legittimi che l’apertura, sicuramente non autorizzata, dell’attività di che trattasi avrebbero leso, comportando un gravissimo nocumento tanto per le esigenze di sicurezza dell’utenza, quanto per la lesione di specifici interessi commerciali.

L’Amministrazione rigettava l’istanza di accesso ritenendola integrante un controllo generalizzato sull’azione amministrativa.

In conseguenza, la società con ricorso al Tar ha impugnato il provvedimento di diniego di accesso agli atti chiedendo, altresì, la condanna della predetta Amministrazione al rilascio della documentazione richiesta.

Il Tar adito, ammesso che l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90 deve essere negato ove tendente ad effettuare un controllo generalizzato o richiedente un’attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell’Amministrazione, ne ha riconosciuto l’azionabilità, oltre l’esercizio di azioni a tutela di diritti soggettivi o di interessi legittimi, stante la sua funzionalità strumentale e propedeutica alla tutela di qualunque situazione capace di comportare ripercussioni positive o negative sulla sfera giuridica dell’istante (Tar Lazio, Sez. III, Sent. n. 1534/93).

Pertanto tale diritto, inserendosi nel  più ampio aspetto del diritto alla trasparenza amministrativa, deve essere ritenuto tendente, in generale, a soddisfare un qualsiasi interesse del richiedente, purché serio, a prescindere dalla eventuale utilizzazione che se ne voglia fare.

Alla luce di tali elementi è, senza alcun dubbio, possibile affermare che, nel caso di specie, non vi erano situazioni ostative all’ammissibilità della richiesta di accesso avanzata dal ricorrente.

Infatti, in primo luogo era da considerare più che ragionevole la pretesa della ricorrente alla corretta applicazione della normativa la quale, dati i rigorosi limiti cui è subordinato l’esercizio di tale attività, non si traduceva in un mero interesse di fatto “avente natura meramente emulativa semplicemente volto ad impedire puramente e semplicemente l’accrescimento dell’altrui sfera giuridica” (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 243/93).

Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dalle Amministrazioni statali resistenti, lungi dal richiedere un controllo generalizzato, gli elementi forniti dall’istante in ordine al settore di attività commerciale ed ai locali ove ubicare la predetta attività, erano da ritenere idonei all’individuazione del provvedimento richiesto, non traducendosi, perciò, nella richiesta di esercizio di un mero potere esplorativo di vigilanza e di onerose ricerche.

Diversamente ritenendo si finirebbe con l’agevolare l’opacità e l’imperscrutabilità dell’operato dei pubblici poteri, apparendo il diniego dell’Amministrazione pretestuoso ed immotivato e, configurante, perciò violazione del diritto di accesso previsto dalla legge.

La stessa giurisprudenza, inoltre, nel senso del riconoscimento di tale diritto, ha avuto modo di affermare che “le ditte accedenti, … sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante correlato alla richiesta volta a verificare la regolarità del nuovo esercizio attivato, che volge attività analoga e, quindi, concorrente a quella delle ditte istanti” (ex plurimis. Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 2975/08; Tar Campania, Napoli, Sez. V, Sent. n. 19493/08).

Il Tar, alla luce di tali considerazioni, ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il diniego dell’Amministrazione ed ordinando alla stessa di dichiarare se, in relazione alla richiesta di accesso formulata esistesse una concessione analoga a quella in titolarità della ricorrente ed, in caso affermativo, di indicarne gli estremi di identificazione.

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