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Accesso: è escluso verso i pareri legali resi dopo l’avvio di un procedimento contenzioso


Tar Liguria, Sentenza n. 3782/09
di Alessio Tavanti

Sono da ritenere accessibili i soli pareri legali inseriti in un’apposita istruttoria procedimentale.

Viceversa, sono coperti da segreto professionale i pareri legali resi dopo l’avvio di un procedimen­to giudiziario o arbitrale, oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose.

E’ quanto ha ribadito il Tar Liguria, con la Sentenza in commento, il quale ha respinto il ricorso, presentato da un professore universitario per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso agli atti dell’Ateneo di appartenenza.

Nel caso in questione, il docente si era visto negare il pagamento dei compensi per l’attività svolta in qualità di membro del Comitato etico di un’Azienda ospedaliera, in forza di un rapporto contrattuale tra il Comitato etico e l’Ateneo stesso, il quale rilevava possibili profili di incompatibilità tra la carica di membro farmacologo e la qualità di docente responsabile scientifico.

Nell’ambito della vertenza instauratasi sul tema, l’Università aveva richiesto un parere sia all’Ufficio legale interno, che all’Avvocatura dello Stato.

Il docente aveva presentato richiesta d’accesso verso tali atti, accolta dall’Ente solo parzialmente.

L’università infatti aveva rilasciato copia degli atti con numerose omissioni che ne rendevano impossibile la comprensione.

Da ciò scaturiva il ricorso al Tar, fondato sulla violazione degli articoli 22 e 24 della Legge n. 241/90 e smi.

I giudici amministrativi hanno ritenuto infondato il ricorso sostenendo la non accessibilità di tutti gli atti redatti, dai legali e dai professionisti, in relazione a speci­fici rapporti di consulenza con l’Amministrazione, stante la tutela qualificata riservata ex artt. 622 c.p. e 200 c.p.p. .

I Giudici hanno inoltre affermato che “ai fini dell’opposizione del segreto professionale alle istanze di accesso agli atti, occorre distingue­re fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, “un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso”: solo il primo tipo di parere è sottratto all’accesso, in quanto “non è la sola natura dell’atto a giustificare la segretezza, ma la funzione che l’atto stesso svolge nell’azio­ne dell’amministrazione“.

Il Tar ha ribadito, in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa,  che il criterio di distinzione, tra l’ostensibilità o meno del parere reso da un legale esterno o interno ad una P.A., non è costituito dalla natura dell’atto, ma dalla funzione che svolge nell’attività dell’Amministrazione. Ha, quindi, ritenuto nel caso di specie, legittima l’esclusione all’accesso dei pareri oggetto di giudizio, stante l’esigenza di tutelare il diritto di di­fesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)  anche in favore della parte pubblica di una controversia (Consiglio Stato, Sez. V, Sent. n. 1893/01).

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