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Guida senza auricolare: è necessaria la contestazione immediata per la decurtazione dei punti


Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sent. n. 232/10
di Chiara Zaccagnini

Non possono essere decurtati i punti della patente in caso di utilizzo di telefono cellulare, senza l’impiego dell’auricolare durante la guida, se non viene contestata immediatamente la violazione da parte della polizia, con conseguente identificazione del conducente.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un cittadino avverso la violazione accertata dalla polizia stradale.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva proposto ricorso, dinanzi al Giudice di Pace, avverso il verbale di polizia municipale relativo alla violazione dell’art. 173 C.d.S. (uso del telefono cellulare, di tipo non consentito, durante la guida di autoveicolo).

La ricorrente aveva sostenuto l’illegittimità della contestazione e l’insussistenza dell’addebito, in quanto la propria autovettura era munita di apparecchio radiotelefonico di tipo bluetooth (verificabile facilmente in caso di contestazione immediata da parte degli agenti) e la conseguente illegittima decurtazione dei punti dalla patente, in assenza dell’identificazione immediata del conducente.

Il Giudice di Pace aveva respinto tale ricorso affermando che il verbale di accertamento faceva fede fino a querela di falso.

L’interessata ha così presentato appello dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso concernente l’illegittima decurtazione dei punti, richiamando la Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 126-bis C.d.S. nella parte in cui imponeva la decurtazione dei punti al proprietario del veicolo, nei casi in cui non fosse stato identificato il conducente.

Secondo la Cassazione, il Giudice di Pace avrebbe dovuto conformare la propria decisione secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, eliminando l’applicazione della decurtazione.

I Giudici hanno inoltre ritenuto che il Giudice di merito non aveva esaminato attentamente le argomentazioni difensive, secondo le quali la ricorrente non contestava la veridicità dell’accertamento, da un punto di vista formale, ma la difformità del contenuto dell’attestazione, da un punto di vista contenutistico.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, la percezione sensoriale, sulla quale si era basata la contestazione della violazione, sarebbe risultata errata se fosse stata accertata immediatamente.

La sola percezione degli agenti non è sufficiente a sostenere l’infrazione, concordemente con quanto affermato dalla stessa Corte nella Sent. n. 22891/09, secondo la quale la multa per eccesso di velocità, basata esclusivamente sulla percezione visiva dell’agente avuta al momento dell’infrazione, può essere annullata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti recentemente affermato che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale e rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti“.

La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso del cittadino multato nella parte in cui lamentava l’illegittima decurtazione dei punti, chiarendo che perché possono essere decurtati i  punti della patente è necessaria l’identificazione del conducente al momento della contestazione della violazione da parte dei vigili.

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