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Legge Finanziaria 2010: ridefinizione dell’assetto ordinamentale


La Legge Finanziaria 2010, approvata con Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2009, si compone di due articoli, l’art. 1, rubricato “Risultati differenziali“, consta di 4 commi e l’art. 2, rubricato “Disposizioni diverse“, composto da 253 commi.

Art. 2 – Disposizioni diverse

Comma 183 – Riduzione del contributo ordinario

La norma in commento ha previsto, in riferimento agli anni 2010 – 2012, la riduzione del fondo ordinario [art. 34, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 504/92] rispettivamente pari a 1 milione di euro, 5 milioni di euro e 7 milioni di euro per le Province e 12 milioni di euro, 86 milioni di euro e 118 milioni di euro per i Comuni.

Tale riduzione, secondo la Legge Finanziaria, dovrà essere calcolata, con riguardo a ciascun anno, dal Ministro dell’interno, con proprio Decreto, in riferimento ai singoli Enti per i quali nel corso dell’anno abbia luogo il rinnovo dei rispettivi Consigli, in proporzione alla popolazione residente.

Il Dl., approvato dal Governo il 13 gennaio scorso e non ancora pubblicato in G.U., ha modificato tale norma, disponendo che il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, provvederà alla riduzione del fondo ordinario spettante ai singoli Enti per l’anno 2010, in proporzione alla popolazione residente.

Per gli anni 2011 – 2012 il Ministero dell’Interno provvederà a tale riduzione, in proporzione alla popolazione residente, nei confronti degli Enti per i quali, nel corso dell’anno, abbia luogo il rinnovo dei rispettivi Consigli.

Comma 184 – Riduzione Consiglieri comunali

La Legge Finanziaria ha disposto che, in relazione alle riduzioni del contributo ordinario (previste dal precedente comma 183) le Province e i Comuni dovranno ridurre il numero dei Consiglieri comunali del 20%, con arrotondamento all’unità superiore.

Il Dl. del 13 gennaio prevede che tale riduzione operi anche nei confronti dei Consiglieri provinciali  e che venga applicata a decorrere dal 2011 per gli  Enti interessati dal rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Inoltre, la riduzione del numero dei Consiglieri provinciali sarà efficace anche nei casi in cui, entro tre mesi dall’entrata in vigore del citato Dl., non sia stata ridefinita la tabella delle Circoscrizioni dei collegi.

Comma 185 – Assessori comunali

La Legge Finanziaria ha previsto che, sulla riduzione apportata al numero dei Consiglieri comunali, dovrà essere definito il numero massimo degli assessori, per ciascun Comune, in misura pari a 1/4 dei Consiglieri, con arrotondamento all’unità superiore.

Il numero massimo degli Assessori provinciali sarà calcolato, per ciascuna Provincia, in misura pari a 1/5 del numero dei consiglieri della Provincia, con arrotondamento all’unità superiore.

Il Dl. appena approvato stabilisce che tali disposizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 2011 gli Enti per i quali avrà luogo il rinnovo del Consiglio, con efficacia dal rinnovo stesso.

Comma 186 – Soppressione di organi negli Enti Locali

La norma in commento ha previsto la soppressione e la ridefinizione di alcuni organi presenti nei Comuni e nelle Province.

Il Legislatore ha, infatti, previsto che in relazione alle riduzioni apportate al contributo ordinario, dovranno essere soppresse:

  • a) la figura del difensore civico;
  • b) le Circoscrizioni di decentramento comunale;
  • c) il direttore generale;
  • d) i Consorzi di funzioni tra gli Enti Locali, ad eccezione di quelli in cui siano attivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La norma ha stabilito che le funzioni esercitate dai Consorzi soppressi, le relative risorse, tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, saranno attribuite agli Enti che aderivano al Consorzio.

Inoltre, la norma ha stabilito che nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, il Sindaco avrà la possibilità di delegare le proprie funzioni a non più di 2 consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori.

Il Dl. del 13 gennaio stabilisce che tali disposizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 2011 gli Enti per i quali avrà luogo il rinnovo del Consiglio, con efficacia dal rinnovo stesso.

Comma 187 – Cessazione del finanziamento statale alla Comunità montana

La norma in commento ha stabilito la cessazione del finanziamento statale alle Comunità montane e contestualmente, in attesa dell’attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale (Legge n. 42/09), ha disposto la destinazione del 30% delle risorse, ad esse in precedenza destinate, ai Comuni montani, in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sul livello del mare.

Per quanto riguarda gli Enti toscani è necessario evidenziare che la Regione Toscana, nella Legge Finanziaria regionale 2010 (art. 14 L.R. n. 77/09), ha previsto la destinazione di un contributo aggiuntivo di 2,2 milioni di euro per l’incentivazione delle gestioni associate di Comuni (L.R. n. 40/01) e per le Unioni di Comuni, costituite in seguito alla trasformazione di Comunità montane, (art. 15 L.R. n. 37/08) che saranno operanti  alla data del  30 novembre 2010.

Commi 189-193 – Dismissioni del patrimonio degli Enti

Il Ministero della Difesa potrà reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e di alloggio delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari. A tal fine, è stato autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con i Comuni ove si trovano i suddetti immobili.

Tali disposizioni hanno stabilito che l’individuazione mediante decreto ministeriale, degli immobili da trasferire o conferire ai suddetti fondi ne comporta la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato, la cui successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della trascrizione di cui all’art. 2644 del Codice civile“.   

Il comma 191 ha previsto che l’iter di approvazione dell’accordo di programma tra Ministero e Comuni interessati avvenga secondo quanto disciplinato dall’art. 58, comma 2 del Dl n. 112/08.

A tal proposito, è necessario ricordare che tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 34 del 30 dicembre 2009 (stesso giorno della pubblicazione in G.U. della Legge Finanziaria 2010).

Il comma 191 in commento ha stabilito, infatti, che “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d’intesa corredato dello schema dell’accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l’ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti.

La  recente Sentenza della Corte Costituzionale  ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell’art. 58 del Dl. 112/08 nella parte in cui riconosceva valore di variante urbanistica alla Delibera Consiliare, senza assoggettarla al potere di verifica della Regione e della Provincia.

Qualora l’accordo di programma abbia ad oggetto beni immobili rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/04), dovrà essere acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà esprimersi entro 30 giorni.

E’ stato, inoltre, previsto il riconoscimento ai Comuni, con i quali siano stati sottoscritti gli accordi di programma, di una quota compresa tra il 10 % e il 20% del ricavato derivante dall’alienazione degli immobili valorizzati.

Il comma 193, infine, estende alle operazioni concernenti la procedura di valorizzazione ed alienazione degli immobili militari, l’applicabilità delle disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (Dl. n. 351/01, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 410/01, e smi.), ove compatibili.

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