Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Farmacie: i nuovi servizi erogati a seguito del Dlgs. n. 153/09


di Chiara Zaccagnini

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 257 del 4 novembre 2009, il Dlgs. n. 153/09, concernente “L’individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’art. 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69″.

Il presente Decreto, in attuazione dell’art. 11 (“Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”) della Legge n. 69/09 (vedi newsletter Self di luglio), definisce con chiarezza i compiti e le funzioni assistenziali, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali, delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, individuando inoltre i nuovi servizi che queste strutture devono assicurare. I nuovi servizi, in particolare, che dovranno essere erogati dalle Farmacie sono:

  • partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, attraverso la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari, preparazione delle miscele per la nutrizione artificiale, distribuzione diretta dei medicinali e messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti per l’effettuazione a domicilio delle prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra;
  • realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
  • garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche

L’art. 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche all’art. 8 (“Disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali“) del Dlgs. n. 502/92.

È stato introdotto, al comma 1, la lett. m-bis), la quale ha evidenziato la necessità che tra i medici di medicina generale e i farmacisti delle farmacie pubbliche o private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, dovrà svilupparsi una forte collaborazione interprofessionale.

È stata, inoltre, introdotta la lett. c-bis), con la quale è stato affermato che i principi e i criteri per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, individuate dall’art. 11 della Legge n. 69/09, sono definiti dall’accordo collettivo nazionale, il quale dovrà fissare il relativo tetto di spesa a livello nazionale, individuando alla lett. c-bis), le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello.

Le farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, aperte al pubblico o ospedaliere, dovranno utilizzare la denominazione “farmacia” e la croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, in modo da consentire un’immediata identificazione da parte dei cittadini.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni