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Permessi ex Legge n. 104/92: non possono usufruirne i tutori legali e gli amministratori di sostegno


di Chiara Zaccagnini

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il 23 ottobre 2009 il Parere n. 4, a seguito della richiesta di chiarimenti presentati in merito alla possibilità da parte di dipendenti nominati tutore legale e amministratore di sostegno di una persona con handicap in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, della Legge n. 104/92), di usufruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92.

Il comma 3, dell’art. 33 della Legge n. 104/92, prevede che “successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno“.

Il Legislatore ha esteso l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma, attraverso l’art. 20 della Legge n. 53/00 e ha previsto delle agevolazioni anche per i soggetti non conviventi.

La Funzione Pubblica nel Parere n. 4/09 ha chiarito come il comma 3 dell’art. 33 individui con precisione i soggetti legittimati a fruire delle agevolazioni spettanti a coloro che prestano assistenza a persone con handicap grave.

Tra questi non sono ricompresi né il tutore legale né l’amministratore di sostegno, i quali ricoprono e svolgono altre funzioni e per questo non possono essere inclusi tra i parenti o gli affini, unici soggetti che possono usufruire legittimamente di tali permessi.

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