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Assenze: forniti alcuni chiarimenti dal Dipartimento della Funzione Pubblica


di Chiara Zaccagnini

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha emanato il 12 novembre 2009 la Circolare n. 7, concernente il Dlgs. n. 150/09, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che è entrato in vigore il 15 novembre scorso.

Il Dlgs. n. 150/09 contiene importanti novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti.

La Funzione Pubblica ha fornito alcuni chiarimenti in materia di controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.

L’art. 69 del Decreto ha introdotto l’art. 55-septies, al Dlgs. n. 165/01, rubricato “Controlli sulle assenze“, il quale prevede, al comma 5, che “l’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministero per la P.A. e l’innovazione”.

La disciplina delineata dal nuovo art. 55-septies del Dlgs. n. 165/01 rimane sostanzialmente immutata rispetto al previgente art. 71, comma 3, del Dl. n. 112/08, di cui erano stati forniti anche chiarimenti con le Circolari n. 7 e 8 del 2008 e n. 1/09 della Funzione Pubblica,.

E’ stato confermato il dovere generale delle Amministrazioni di richiedere la visita fiscale anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno.

E’ stato chiarito, comunque, che nei casi in cui le assenze siano dovute a visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l’Amministrazione, che ne sia venuta a conoscenza a seguito della comunicazione da parte del dipendente, potrà non richiedere la visita domiciliare di controllo in tali giorni.

La Circolare n. 7/09 ha inoltre precisato che ove l’oggetto dell’iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da successive certificazioni mediche, l’Amministrazione è tenuta a chiedere un’ulteriore visita di accertamento della nuova situazione.

In riferimento alle fasce orarie, entro cui effettuare i sopracitati controlli, il comma 3, dell’art. 71 del Dl. n. 112/08, convertito in Legge n. 133/08, aveva sostituito quanto disciplinato dai Ccnl. di Comparto, ampliando l’orario “dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”.

Tale disciplina è stata abrogata dall’art. 17, comma 23, del Dl. n. 78/09, comportando un ritorno alla normativa prevista dai Ccnl. di Comparto (10.00-12.00 e 17.00-19.00).

Il Dlgs. n. 150/09 ha stabilito che tali fasce dovranno essere nuovamente modificate (aumentando l’orario) con Dm., cui spetterà anche il compito di introdurre alcune deroghe all’obbligo di reperibilità in presenza di determinate situazioni di stati patologici particolari.

Al momento, comunque, le fasce orarie di reperibilità sono dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, secondo quanto disposto dai Ccnl. di Comparto.

La Circolare ha ribadito che nel caso in cui i responsabili non attivino i controlli per “inadempimento colposo”, saranno passibili di sanzioni, con conseguente decurtazione della retribuzione di risultato (art. 21 del Dlgs. n. 165/01), oltre alle ammende previste all’art. 55-sexies del Dlgs. n. 165/01.

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