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Servizi pubblici: il Governo dovrà approvare entro dicembre il regolamento attuativo


di Federica Caponi

Il decreto Ronchi, che ha modificato la normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di adeguare la disciplina interna all’Ordinamento comunitario, ha novellato anche il comma 10 dello stesso, “riformulando” sostanzialmente le deleghe attribuite al Governo dal previgente art. 23-bis.

Il Governo infatti avrebbe dovuto adottare alcuni Regolamenti entro il 18 febbraio 2009, ma com’è noto tali atti non sono mai stati approvati.

Il previgente art. 23-bis, in vigore fino al 25 settembre scorso, aveva riconosciuto al Governo una delega assai più ampia e “incisiva”, in quanto comprendeva anche la disciplina del regime transitorio degli affidamenti in essere, ad esclusione delle concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica, che avrebbero dovuto cessare al 31 dicembre 2010, secondo quanto stabilito dal previgente comma 8.

Il dl Ronchi ha abrogato la norma che delegava in tal senso il Governo, disciplinando direttamente il regime transitorio degli affidamenti in essere (comma 8).

In particolare, il novellato comma 10 stabilisce che, entro il 31 dicembre 2009, dovrà essere approvato uno o più regolamenti, al fine di prevedere:

a)        l’assoggettamento delle società in house che gestiscono servizi pubblici al Patto di stabilità interno.

Inoltre, tale atto dovrebbe prevedere l’osservanza da parte delle società in house, e di quelle a partecipazione mista pubblica e privata, di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale.

Tale ultima previsione continua a destare alcune perplessità in quanto le società interamente pubbliche (o comunque controllate dalla P.A.) sono già obbligate al rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (che disciplina anche l'acquisto di beni e servizi) e l'art. 18 del dl 112/08 impone già a tali società l'assoggettamento alle procedure selettive per il reclutamento del proprio personale e per l'affidamento di incarichi esterni. Quindi, è "poco chiara" la portata "innovativa" che dovrebbe avere per questi aspetti il regolamento che il Governo dovrà emanare. Considerando questa disposizione prevalente, perché successiva rispetto a quelle sopra richiamate, dovremmo dedurre che fino all'approvazione del regolamento governativo le società sopra richiamate non siano assoggettate al codice dei contratti e a quanto previsto dall'art. 18 del dl 112/08? La risposta non può che essere negativa;

b)        che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c)        una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e gestione dei servizi pubblici, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d)       un’armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e)        l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere;

f)         una limitazione, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, ai casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

g)        nella disciplina degli affidamenti, idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

h)       la disciplina, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

i)          adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m)   l’individuazione delle norme abrogate ai sensi della nuova disciplina contenuta nell’art. 23-bis del dl 112/08.

Sullo steso argomento vedi anche “Antitrust e Patto“, Il Sole 24 Ore del 23 novembre 2009

Pubblicato in Senza categoria

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