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Parcheggi a pagamento: anche i disabili: sono tenuti al pagamento del parcheggio


Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sent. n. 21271 del 5 ottobre 2009
di Chiara Zaccagnini

I disabili sono obbligati a pagare il corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento, anche nel caso in cui vi sia indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.p.r. n. 503/96.

Questo è il principio affermato dalla Cassazione, nella Sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un cittadino disabile avverso la multa elevata dalla Polizia Municipale, che il Giudice di pace aveva dichiarato legittima.

Il ricorrente, infatti, aveva proposto ricorso davanti al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 157 del Codice della strada, in quanto non aveva pagato la tariffa prevista per il parcheggio della propria autovettura in zona delimitata dalle strisce blu.

Il ricorrente a seguito del rigetto da parte del Giudice di pace ha presentato appello in Cassazione, sostenendo che non era obbligato al pagamento di tale corrispettivo in quanto disabile e in possesso dello speciale contrassegno, che aveva provveduto ad esporre.

Il Giudice di pace aveva motivato la propria decisione affermando che le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento, in quanto tale deroga non è prevista da alcuna disposizione legislativa.

Nell’appello proposto in Cassazione, il cittadino ha dedotto la violazione della disciplina che tutela le persone disabili, violazione di legge, vizio di motivazione e, inoltre, ha sostenuto che in caso di indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.p.r. n. 503/96, le autovetture munite di contrassegno dovrebbero essere esonerate dal pagamento di tale corrispettivo.

La Cassazione, confermando quanto precisato dal Giudice di pace, ha ritenuto il motivo infondato in quanto tale esonero non è previsto dal Legislatore.

I Giudici hanno richiamato l’art. 188, comma 3, del C.d.s. e l’art. 11, comma 1, del D.p.r. n. 503/96, che prevedono, per i titolari del contrassegno, l’esonero dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato, dai divieti e dalle limitazioni della sosta disposte dall’Autorità competente.

La gratuità della sosta comporta un vantaggio meramente economico e non un’agevolazione in termini di mobilità per soggetti disabili.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che in mancanza di una espressa previsione legislativa non è permessa la sosta gratuita alla persona disabile che abbia parcheggiato negli stalli a pagamento, anche nel caso in cui non vi sia disponibilità nei posti ad essa riservati.

La Cassazione ha così rigettato il ricorso presentato dal disabile, confermando la Sentenza del Giudice di pace.

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