Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

La revoca del Presidente del Consiglio comunale è legittima solo se sono venuti meno i requisiti di neutralità e di imparzialità


Tar Piemonte, Sez. II, Sentenza n. 2248 del 4 settembre 2009
di Chiara Zaccagnini

La revoca del Presidente del Consiglio comunale è ammissibile se fondata sulla violazione di doveri costituzionali e sul venir meno dei requisiti della neutralità e dell’imparzialità politica propria di quest’organo, tale da paralizzare od ostacolare il regolare funzionamento del Consiglio.

Questo è l’importante principio affermato dal Tar Piemonte, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio comunale avverso la Delibera consiliare di revoca dalla carica di Presidente.

Tale Deliberazione era stata motivata in riferimento ad un episodio verificatosi durante lo svolgimento di un Consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale, a seguito di una richiesta da parte di alcuni manifestanti di un incontro, si era allontanato dall’Assemblea. Prima di lasciare il Consiglio aveva incaricato il vice presidente di proseguire con le interpellanze, in modo da garantirne il corretto svolgimento dell’attività.

A seguito di questo episodio, alcuni consiglieri hanno chiesto la revoca del Presidente.

La proposta era stata approvata dall’Assemblea, la quale condannava pesantemente il comportamento tenuto dal Presidente.

Il Tar ha chiarito che il provvedimento di revoca deve essere accompagnato da motivazioni unicamente concernenti alla funzione ricoperta e al venir meno dei requisiti di neutralità e imparzialità che caratterizzano tale organo.

Il Presidente del Consiglio comunale è figura istituzionale caratterizzata dai requisiti della neutralità e della terzietà, incaricata di assicurare il regolare svolgimento delle adunanze e delle Deliberazioni consiliari e, quindi, l’atteggiamento politico non deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell’ufficio.

La Giurisprudenza dominante ha affermato che “la revoca della carica di Presidente del Consiglio comunale, adottata dallo stesso Consiglio, è legittima quando si fonda sulla principale considerazione che lo stesso, attraverso una serie di condotte politiche, realizzate all’interno del Consiglio e in altre sedi, abbia assunto un atteggiamento incompatibile con il ruolo istituzionale super partes attribuito alla funzione di garante della corretta dinamica politico amministrativa dell’Ente comunale” (Consiglio di Stato, Sent. n. 1042/04 e Tar Campania, Sentenza n. 605/07).

Questo orientamento è stato condiviso anche dal Tar Sicilia, nella Sentenza n. 1153/09, il quale ha affermato che l’Istituto della revoca può essere attivato in presenza di comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes, riconosciuto a tale figura, che lo stesso deve costantemente assicurare.

Inoltre, tale revoca è legittima solo se motivata da violazioni di doveri costituzionali e dal venir meno dei requisiti di imparzialità e di neutralità politica propri dell’organo.

Al contrario, è illegittima se fondata sul venir meno del nesso di fiduciarietà politica (Tar Toscana, Sent. n. 1896/05).

Il Tar ha chiarito inoltre che il provvedimento di revoca è ammissibile anche se nello Statuto comunale non siano presenti disposizioni in merito, purchè vengano a mancare i requisiti precedentemente descritti (Tar Lazio, Sent. n. 8881/08).

I gravi e comprovati motivi che legittimano la revoca devono essere ragionevolmente sintetizzati in situazioni di fatto idonee a paralizzare o ad ostacolare il regolare funzionamento dell’organo consiliare e delle quali deve essere data adeguata motivazione nel provvedimento.

Nel caso di specie, secondo i Giudici amministrativi la motivazione correlata al provvedimento di revoca non conteneva i gravi e comprovati motivi necessari a ritenere tale atto legittimo, in quanto le giustificazioni adottate facevano riferimento unicamente alla gravità istituzionale e politica del comportamento tenuto dal Presidente del Consiglio comunale.

Il Tar ha pertanto accolto il ricorso e annullato la Delibera di revoca del Presidente, in quanto la stessa era fondata sull’aspetto politico del comportamento tenuto e non sono stati evidenziati e provati elementi di paralisi o ostacolo al corretto funzionamento dell’organo consiliare.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni