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Consiglieri comunali: non possono partecipare alle sedute consiliari aventi ad oggetto loro situazioni personali


Tar Emilia Romagna, Sez. I, Sentenza. n. 675 del 22 settembre 2009
di Chiara Zaccagnini

I Consiglieri comunali che hanno un interesse personale in conflitto con l’interesse pubblico oggetto della Deliberazione non hanno soltanto il divieto di partecipare alla discussione e alla votazione finale, ma anche l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione e dell’approvazione della relativa proposta.

Questo è l’importante principio affermato dal Tar Emilia Romagna, nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da alcuni soggetti avverso due Deliberazioni consiliari.

I ricorrenti hanno impugnato le Deliberazioni consiliari, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 78, commi 2 e 4, del Dlgs. n. 267/00, in quanto sussisteva un’immediata e diretta connessione fra il contenuto delle Deliberazioni e alcuni interessi di parenti e affini di alcuni Amministratori presenti.

I ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità degli atti in quanto il Sindaco e alcuni Consiglieri, aventi degli interessi connessi, hanno partecipato alla discussione non ottemperando all’obbligo di astensione sancito dall’art. 78 del Tuel.

Secondo il Tar la presenza di tali soggetti, pur non partecipando attivamente alla discussione, è idonea a incidere in modo negativo sull’attività di coloro che devono procedere alla votazione.

L’art. 78 del Dlgs. n. 267/00 sancisce infatti l’obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione degli atti, quando sia direttamente interessato o sia coinvolto un suo prossimo congiunto o affini fino al quarto grado.

Il titolare di un interesse personale, in potenziale conflitto con l’interesse pubblico, non deve prendere parte alla discussione e alla votazione in cui è coinvolto un interesse proprio o di propri parenti o affini entro il quarto grado.

Nel caso si specie, una delle due Deliberazioni è stata adottata in presenza del Sindaco e di alcuni Consiglieri comunali che, in violazione della sopracitata norma, hanno partecipato alla votazione della stessa, la quale coinvolge interessi degli stessi soggetti e dei loro parenti.

Tale Deliberazione è stata approvata in violazione dell’obbligo di astensione gravante sul Sindaco e su alcuni Consiglieri comunali, essendo questi personalmente coinvolti nella discussione.

Secondo i Giudici amministrativi l’obbligo di astensione in capo a tali soggetti comporta non solo il divieto di partecipazione alla votazione, ma anche il loro allontanamento dalla seduta prima della votazione finale, in quanto tale presenza può incidere negativamente sull’operato degli altri partecipanti, sia nella fase di discussione che in quella della votazione finale.

Il Tar ha così accolto il ricorso presentato dagli appellanti, annullando le Delibere impugnate e chiarendo che l’art. 78 del Tuel, stabilisce che nel caso in cui ci sia una connessione tra il contenuto della Deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di parenti affini fino al quarto grado, tali soggetti devono abbandonare la seduta prima della discussione e della votazione finale, in modo da non condizionare l’attività degli altri Consiglieri comunali.

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