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Procedure di gara: l’anomalia dell’offerta impone una fase di contraddittorio con l’impresa e non può essere causa di esclusione automatica dalla gara


Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 5589 del 18 settembre 2009
di Chiara Zaccagnini

L’anomalia dell’offerta non è causa di esclusione dalla gara se non è stata preventivamente sottoposta a verifica e senza che sia stato instaurato un contraddittorio con l’impresa.


Tale giudizio ha natura globale e sintetica sulla validità dell’offerta ed è espressione del potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, insindacabile in sede di legittimità, salvo i casi in cui le valutazioni siano evidentemente illogiche o fondate su insufficienti motivazioni o affette da errori.

Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato, nella Sentenza in commento, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una Società in nome collettivo avverso la Sentenza del Tar Campania, che in primo grado aveva annullato gli atti di gara vinta dalla stessa società.

Nel caso di specie, un Comune aveva indetto gara di appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, che era stata vinta da una Società.

Una ditta aveva impugnato gli atti di gara, sostenendo la violazione del bando e del capitolato speciale d’appalto per mancata esclusione automatica dell’offerta della controparte, risultata aggiudicataria, per incongruenze presenti nel procedimento di verifica e per la violazione dell’art. 38 del Dpr. n. 445/00.

Il bando ed il capitolato d’appalto prevedevano l’esclusione automatica delle offerte che presentavano carattere anormalmente basso.

Al contrario, però, la Commissione aggiudicatrice aveva aperto un contraddittorio con la società interessata e alla fine aveva valutato la proposta congrua.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, secondo la normativa comunitaria e l’ordinamento nazionale, l’anomalia dell’offerta impone una fase di contraddittorio con l’impresa, quindi, non è legittima l’esclusione dalla gara, sulla base solo di questo elemento senza lo svolgimento di una verifica e senza aver dato al partecipante la possibilità di esporre le proprie giustificazioni.

Nel caso di specie, la Società aggiudicataria ha dimostrato, con documenti e attestazioni, la positiva risoluzione della verifica e, pertanto, secondo i Giudici amministrativi è stato corretto il comportamento della Commissione che ha escluso la ditta.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, il Tar Campania si era indebitamente sostituito all’organo comunale, analizzando i costi, le misure degli ammortanamenti, l’incidenza delle spese generali e il costo degli accompagnatori, compiendo valutazioni che non rientrano nelle competenze dei Giudici amministrativi.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso presentato dalla Società aggiudicataria e ha respinto l’appello proposto dall’altra Società partecipante, confermando la legittimità dell’operato del Comune.

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