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Offerta economicamente più vantaggiosa: il capitolato deve indicare una griglia adeguata di criteri di valutazione


Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sentenza n. 683 del 24 settembre 2009
di Federica Caponi

Quando una gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il capitolato deve contenere un’adeguata griglia di criteri di valutazione, suddividendo il punteggio complessivo per la parte tecnica in determinati sotto criteri o punteggi parziali, corrispondenti ad altrettanti diversi analitici parametri tecnici.

Questa formulazione della lex specialis è idonea a limitare la discrezionalità della Commissione in relazione alla valutazione qualitativa delle offerte e quindi a sorreggere la motivazione dei giudizi qualitativi, tradotta in punteggi numerici, senza alcuna ulteriore motivazione.

Questi gli importanti principi ribaditi dal Tar, nella Sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da una Società avverso gli atti di aggiudicazione di una gara approvati da una Provincia.

Nel caso di specie, una Provincia aveva indetto una gara per la fornitura di determinati servizi, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara, alla quale partecipavano quattro concorrenti, veniva aggiudicata ad una Società.

Gli atti di aggiudicazione sono stati impugnati da una Ditta partecipante, la quale ha sostenuto che la Commissione aggiudicatrice non avrebbe valutato correttamente l’offerta presentata.

Il Tar, in via prioritaria, ha chiarito che che il capitolato speciale di appalto aveva fissato una più che adeguata griglia di criteri di valutazione, suddividendo il punteggio complessivo per la parte organizzativa in determinati punteggi parziali, corrispondenti ad altrettanti diversi analitici parametri tecnici.

Questa formulazione della lex specialis, secondo i Giudici amministrativi, “è idonea a limitare la discrezionalità della Commissione in relazione alla valutazione qualitativa delle offerte e quindi a sorreggere la motivazione dei giudizi qualitativi, tradotta in punteggi numerici”.

Inoltre, dagli atti di gara, in merito al corretto operato della Commissione, secondo il Tar, “si ricava una puntuale applicazione della lex specialis per tutti i parametri di giudizio da essa fissati”.

Ciò è conforme all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale quando il criterio di aggiudicazione di un appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare la rilevanza del profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico.

In tali casi, la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di gara, che consiste nell’attribuzione di un semplice punteggio numerico nell’ambito della forcella prestabilita, è idonea ad assolvere all’onere di motivazione e non è sindacabile da parte del Giudice amministrativo, tramite consulenza tecnica, salvo il caso in cui presenti profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento. (Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835 e 18 dicembre 2006, n. 7578; Sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8076 e 25 luglio 2006, n. 4657).

Costituisce, inoltre, un consolidato indirizzo giurisprudenziale quello per cui “il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni di gara o di concorso esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 5 agosto 2005, n. 4165).

L’attribuzione dei punteggi legati a valutazioni di ordine tecnico è espressione di discrezionalità non solo tecnica, ma amministrativa, in quanto la Stazione appaltante esercita una scelta di opportunità circa l’uso dei mezzi più idonei per la miglior cura dell’interesse pubblico di riferimento.

In sede di valutazione comparativa delle offerte per l’aggiudicazione dei contratti della P.A., il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge al sindacato del Giudice amministrativo in sede di legittimità, ove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di illogicità manifesta, di erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura amministrativa e dei relativi esiti.

Il sindacato giurisdizionale può, infatti, appuntarsi esclusivamente sulla legittimità dell’operato della stazione appaltante, non potendo il Giudice sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione delle offerte.

Nel caso di specie, secondo il Tar, ciascun punteggio per le singole voci era correlato ad un parametro tecnico qualitativo precostituito, in grado di per sé di far valutare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla Commissione giudicatrice.

Pertanto, il giudizio espresso dalla Commissione si è appropriatamente esternato nei punteggi numerici attribuiti a ciascun concorrente e, attraverso essi, il giudizio è stato idoneamente motivato, rendendo non necessaria una ulteriore motivazione da trasfondersi nel verbale di gara.

Alla luce dei principi giurisprudenziali e delle considerazioni sopra evidenziate, il Tar ha respinto il ricorso presentato, ritenendo la Determinazione della Commissione essersi correttamente esercitata e rientrante nell’alveo della discrezionalità amministrativa.

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