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Diritto d’accesso: l’istanza può essere reiterata in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti


Tar Lazio, Sez. II bis, Sentenza n. 8945 del 17 settembre 2009
di Chiara Zaccagnini

L’istanza di accesso può essere reiterata dall’interessato in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti non contenuti nell’istanza originaria, anche in caso di una diversa enunciazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè, della posizione legittimante di tale diritto.

Questo è l’importante principio affermato dal Tar Lazio nella Sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso proposto da un soggetto avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda d’accesso presentata al Comune.

Il ricorrente aveva proposto istanza d’accesso al Settore Edilizio del Municipio del Comune ai documenti, relativi ai lavori in corso nell’appartamento situato al piano soprastante a quello di sua proprietà.

A tale richiesta il Comune non ha risposto e, pertanto, si è formato il silenzio-rigetto impugnato dall’interessato che ha chiesto l’accertamento del diritto d’accesso sui documenti richiesti, in conseguenza dei danni provocati all’appartamento di sua proprietà dai lavori svolti al piano superiore.

La controparte si è costituita in giudizio, insieme al Comune, contestando la tardività del ricorso proposto, ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241/90.

Il ricorrente ha presentato integrazioni documentali a sostegno dell’accesso che, di fatto hanno riaperto i termini del ricorso.

Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella Decisione n. 6/06, ha chiarito che “l’interessato può reiterare l’istanza d’accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o  meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso”.

I Giudici amministrativi hanno riconosciuto la legittimazione e l’interesse a chiedere ed ottenere l’accesso alla documentazione richiesta e hanno accolto il ricorso, ordinando al Comune di fornire la documentazione entro 15 giorni dalla comunicazione della Decisione o della notificazione della stessa, consentendo all’interessato sia la visione diretta degli originali che l’estrazione della relativa copia.

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