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Ici: il carattere della ruralità non costituisce presupposto per l’applicazione dell’Imposta comunale


Corte Costituzionale, Sent. n. 227/09
di Chiara Zaccagnini

Ai fini dell’applicabilità dell’Ici, non costituisce idoneo presupposto il carattere di ruralità delle costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività agricole, di cui all’art. 2135 del C.C. e, in particolare, a quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e/o loro consorzi.

Questo è il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza in commento, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della Legge n. 244/07.

La questione di legittimità era stata sollevata da due Commissioni tributarie regionali, cui si erano rivolte due società cooperative agricole per ottenere il rimborso delle somme pagate a titolo di Ici per i periodi 2004-2007, relativamente ad alcuni fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola.

I ricorrenti affermavano che gli immobili, ad essi appartenenti, dovevano essere considerati esclusi dall’applicazione dell’Imposta in quanto caratterizzati dalla ruralità, nonché destinati a scopi strumentali all’attività agricola e non a fini abitativi.

Inoltre, gli stessi ritenevano che le incertezza interpretative, in merito all’assoggettabilità all’Ici dei fabbricati delle cooperative agricole, con riferimento alla ruralità degli stessi, erano venute meno con l’entrata in vigore dell’art. 42-bis del Dl. n. 159/07, il quale ha previsto che venga riconosciuto, ai fini fiscali, il carattere della ruralità alle costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività agricole, di cui all’art. 2135 del C.C. e, in particolare, a quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.

L’art. 2 della Finanziaria 2008, sopra richiamato, ha disposto che nel caso in cui le cooperative agricole, non tenute al pagamento dell’Imposta comunale sui propri fabbricati, abbiano effettuato tale corresponsione non dovuta, non hanno diritto al rimborso di tali somme per gli anni precedenti al 2008.

In questo modo, secondo gli appellanti sarebbe violato il principio di uguaglianza, in quanto le cooperative che non hanno effettuato tale pagamento si potrebbero vedere riconoscere, in sede di contenzioso, l’esenzione, mentre coloro che hanno ottemperato ad un onere, cui non erano vincolati, restano penalizzati.

Le Commissioni Tributarie adite hanno così sollevato questione di legittimità costituzionale in quanto, l’art. 2, comma 4, della Legge n. 244/07, non concede, ai soggetti indicati dall’art. 42-bis del Dl. n. 159/07, il diritto al rimborso dell’imposta comunale versata anteriormente al 2008.

In questo modo il Legislatore avrebbe attribuito, ingiustificatamente, carattere di irretroattività alla norma richiamata, in quanto, inizialmente, avrebbe riconosciuto la ruralità fiscale dei fabbricati strumentali delle cooperative agricole, con la loro conseguente esclusione dall’applicazione dell’Ici, e successivamente, non concederebbe alle medesime società il diritto al rimborso dell’Imposta indebitamente corrisposta.

La Corte Costituzionale ha preliminarmente chiarito il quadro normativo di riferimento, precisando che l’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 504/92 stabilisce che costituisce presupposto d’Imposta, ai fini dell’applicabilità dell’Ici, il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, indipendentemente dall’uso a cui sono destinati.

L’art. 2, del citato Dlgs. n. 504/92, stabilisce che sono fabbricati le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, e terreno agricolo il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del C.C..

Le definizioni fornite dovevano essere lette, al momento dell’entrata in vigore della norma, unitamente a quanto previsto dagli artt. 1 e 4 del Rd. n. 652/39, il quale disciplinando la costituzione del nuovo catasto edilizio urbano, affermava che i fabbricati, diversi dai fabbricati rurali, dovessero essere censiti come immobili urbani, mentre questi ultimi, in quanto non produttivi di un reddito autonomo, dovevano essere iscritti nel catasto dei terreni.

Questa distinzione comportava, quindi, l’esclusione dall’applicazione dell’Ici per i possessori dei fabbricati rurali.

L’art. 9 del Dlgs. n. 557/93, convertito dalla Legge n. 133/94, ha modificato l’assetto normativo descritto, prevedendo il censimento di tutti i fabbricati, anche rurali, e la loro iscrizione nel catasto edilizio urbano, denominato catasto dei fabbricati.

In particolare, il comma 3 dell’art. 9, sopra richiamato, ha stabilito che per il riconoscimento delle agevolazioni derivanti dalla qualificazione di fabbricato rurale, dovevano sussistere determinati requisiti, ad esempio la coincidenza fra il possessore del fabbricato e il proprietario del terreno, al quale l’immobile doveva essere assoggettato da un rapporto di strumentalità, ed infine tale immobile doveva essere adibito ad abitazione del titolare, dei suoi parenti o dei suoi dipendenti con rapporto stabile o assimilato all’azienda agricola.

Anche questo apparato normativo è stato modificato, il Dpr. n. 139/98, ha stabilito infatti che le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola, diverse dalle abitazioni, fossero inserite nella nuova categoria “fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole”.

È stato modificato il comma 3 dell’art. 9, eliminando ogni riferimento ai fabbricati strumentali, ed è stato introdotto un nuovo comma, il 3-bis, che ha riconosciuto carattere di ruralità alle costruzioni strumentali alle attività agricole, alle attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura, alla funghicultura, all’allevamento di animali con mangimi ottenibili dal terreno, alle attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Il Dpr. n. 139/98 ha distinto tale disciplina a seconda che il carattere della ruralità, ai fini fiscali, faccia riferimento ad un immobile adibito a scopi abitativi oppure svolga funzioni strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, prevedendo, con riferimento alla prima ipotesi, la necessaria coincidenza tra titolare dell’immobile e del terreno agricolo.

Questa distinzione ha portato a considerare che i benefici applicati alla ruralità potessero essere riferibili anche alle cooperative agricole, con la loro conseguente esclusione dall’assoggettamento all’Ici.

Secondo una parte della dottrina la caratteristica della ruralità non costituirebbe presupposto sufficiente per l’esclusione dall’assoggettamento dell’Ici, ma solo ai fini del “classamento” del fabbricato.

Al contrario, l’iscrizione dell’unità immobiliare al catasto dei fabbricati costituirebbe elemento necessario e sufficiente per la sottrazione a tale Imposta.

L’art. 42-bis del Dlgs. n. 159/07 ha sostituito il sopra citato comma 3-bis dell’art. 9 del Dl. n. 557/93, attribuendo il carattere della ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del C.C. ed, in particolare, a quelle attività destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se realizzate da cooperative e loro consorzi.

In conclusione, i fabbricati individuati dall’art. 9 del Dl. n. 557/93, modificato dall’art. 42-bis del Dlgs. n. 158/07, non si considerano fabbricati ai fini dell’applicazione dell’Ici.

Nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato che la disposizione impugnata, non consentendo il recupero di un tributo il cui pagamento non era dovuto, è irragionevole, in quanto incompatibile con il principio di uguaglianza.

Tale norma crea una disparità di trattamento tra coloro che hanno erroneamente ottemperato al pagamento dell’Imposta non dovuta e coloro che, trovandosi nella stessa situazione, non hanno adempiuto a tale versamento.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della Legge n. 244/07 e l’esclusione delle costruzioni rurali in possesso delle caratteristiche delineate dall’art. 42-bis della Dl. n. 159/07 dall’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici).

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