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Servizi pubblici: modificato l’art. 23-bis del Dl. Brunetta


Pubblicato sulla G.U. del 25 settembre 2009 il Dl. n. 135/09 concernente “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” che ha modificato la normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, novellando l’art. 23-bis del Decreto Brunetta.

Decreto Legge n. 135/09
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”
G.U. del 25 settembre 2009
(in vigore dal 26 settembre 2009)

Il Decreto modifica la normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, così da adeguare la disciplina all’Ordinamento comunitario e incrementare la spinta liberalizzatrice in un quadro regolatorio certo e chiaro, che incentiva l’iniziativa dei soggetti privati, riduce i costi per le P.A. e garantisce la migliore qualità dei servizi resi agli utenti.
Nel lavoro preparatorio del Regolamento di delegificazione dell’intera materia sono emersi diversi elementi di problematicità, ai quali il Governo pone rimedio con la norma inserita nel Decreto-Legge.
In particolare, si chiarisce che l’affidamento a società mista pubblica e privata mediante procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo (cosiddetta “gara a doppio oggetto”) rientra tra le modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, in linea con la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5 febbraio 2008, sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati, prevedendo, contestualmente, che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

art. 15
(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di
servizi pubblici locali di rilevanza economica)

  1.  All’articolo  23-bis  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  terzo  periodo,  dopo le parole: «in materia di distribuzione  del  gas  naturale»,  sono inserite le seguenti: «, le disposizioni  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge  23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica,  nonché  quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  relativamente  alla  disciplina  del  trasporto ferroviario regionale.».
   b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «2.  Il  conferimento  della  gestione  dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
   a)  a  favore  di  imprenditori  o  di società in qualunque forma costituite  individuati  mediante  procedure  competitive ad evidenza pubblica,  nel  rispetto  dei principi del Trattato che istituisce la Comunità’  europea  e  dei  principi  generali  relativi ai contratti pubblici  e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,  mutuo  riconoscimento  e proporzionalità’;
   b)  a  società  a  partecipazione  mista  pubblica  e  privata, a condizione  che  la  selezione  del  socio avvenga mediante procedure competitive  ad  evidenza  pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla  lettera  a),  le  quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità  di  socio  e  l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla  gestione  del  servizio  e  che  al  socio  sia  attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
  3.  In  deroga  alle  modalità di affidamento ordinario di cui al comma  2,  per  situazioni  eccezionali  che,  a  causa  di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto  territoriale  di  riferimento, non permettono un efficace e utile  ricorso  al  mercato,  l’affidamento può avvenire a favore di società a  capitale  interamente  pubblico,  partecipata  dall’ente locale,  che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per  la  gestione  cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto  dei  principi  della  disciplina  comunitaria in materia di controllo  analogo  sulla  società  e  di  prevalenza dell’attività svolta   dalla   stessa  con  l’ente  o  gli  enti  pubblici  che  la controllano.
  4.  Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità  alla  scelta,  motivandola  in  base  ad  un’analisi del mercato  e  contestualmente  trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e  del  mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  predetta relazione.
Decorso  il  termine,  il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;
  c)  dopo  il  comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. L’Autorità garante  della  concorrenza  e  del  mercato, in forza dell’autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287,  e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie  oltre  le  quali  gli  affidamenti di servizi pubblici locali assumono  rilevanza  ai  fini  dell’espressione  del parere di cui al comma 4.»;
   d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
  «8.  Il  regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e’ il seguente:
   a)  le  gestioni  in  essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente   ai  principi  comunitari  in  materia  di  cosiddetta “in  house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di  deliberazione  da  parte  dell’ente  affidante,  alla data del 31 dicembre 2011;
   b)  le  gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi  di  cui  alla  lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto   ad   oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualità  di  socio  e l’attribuzione  dei  compiti  operativi  connessi  alla  gestione del servizio,  cessano,  improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
   c)  le  gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi  di  cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad  oggetto,  al  tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei  compiti  operativi  connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
   d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a  società  a  partecipazione  pubblica già quotate in borsa a tale data  e  a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice  civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto di servizio,  a  condizione  che  la  partecipazione pubblica, si riduca anche  progressivamente,  attraverso  procedure  ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori  industriali,  ad  una  quota non superiore al 30 per cento entro  il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli  affidamenti  cessano,  improrogabilmente  e  senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;
   e)  le  gestioni  affidate  che non rientrano nei casi di cui alle lettere  da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre  2010,  senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.
  9.  Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una  medesima  controllante,  anche  non  appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto o  per  disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi  pubblici  locali  in  virtù  di affidamento diretto, di una procedura  non  ad  evidenza  pubblica  ovvero  ai sensi del comma 2, lettera  b),  nonché’  i  soggetti  cui e’ affidata la gestione delle reti,  degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,  qualora  separata  dall’attività di erogazione dei servizi, non  possono  acquisire  la  gestione  di servizi ulteriori ovvero in ambiti  territoriali  diversi,  ne’  svolgere servizi o attività’ per altri  enti  pubblici  o  privati, ne’ direttamente, ne’ tramite loro controllanti  o  altre  società  che  siano  da  essi  controllate o partecipate,  ne’  partecipando  a  gare.  Il divieto di cui al primo periodo  opera  per  tutta  la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti  di  servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima  gara  svolta per l’affidamento, mediante procedura competitiva ad   evidenza   pubblica,   dello  specifico  servizio  già  a  loro affidato.»;
   e)  al  comma  10,  primo  periodo, le parole: «centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente  decreto»  sono  sostituite  dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;
   f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» e’ sostituita dalle  seguenti:  «cosiddetti  in  house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;
   g) al comma 10, la lettera e) e’ soppressa.
  2.  All’articolo  9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e’ soppresso.

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