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Il nuovo Ccnl del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali 2008-2009


Il 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al biennio economico 2008-2009.


Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto – Art. 1
Il Contratto è rivolto al personale, escluso i dirigenti, di tutti gli Enti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali con rapporto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in servizio alla data dell’1.1.2008 o assunto successivamente.
Il comma 2, stabilisce che il nuovo contratto deve essere applicato anche al personale delle IPAB sino all’individuazione o definizione della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
Il periodo di riferimento del nuovo Ccnl è dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, con riguardo agli istituti giuridici e al trattamento economico.
Infine, dal 31 agosto devono essere applicati dagli Enti destinatari gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolante ed automatico.
Stipendi tabellari – Art. 2
Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, è incrementato di circa 63,80 euro mensili in media.
La corresponsione degli arretrati maturati devono essere calcolate dalle date di decorrenza degli aumenti contrattuali (1° aprile 2008, 1° luglio 2008 e 1° gennaio 2009), detraendo l’importo dell’indennità di vacanza contrattuale già erogata al personale. Inoltre, ogni Ente dovrà calcolare ed erogare le differenze spettanti per le indennità collegate al trattamento economico fondamentale (straordinario, turnazione, compenso per le attività in giornata festiva).
Tale disposizione ha confermato:
a. la tredicesima mensilità;
b. la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c. gli eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
Incrementi delle risorse decentrate – Art. 4
Il nuovo Contratto ha ammesso che gli Enti possono incrementare le risorse di parte variabile solo se rispettano le seguenti condizioni:
a. rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;
b. rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
c. attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell’amministrazione;
d. osservanza degli  indicatori di capacità finanziaria.
Gli Enti che rispettano tutti i suddetti requisiti e hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti:
a. non superiore al 38%, potranno incrementare le risorse variabili nella misura dell’1% del monte salariale dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
b. non superiore al 31%, potranno incrementare tali risorse nella misura dell’1,5%, se gli Enti abbiano rispettato il patto di stabilità anche per l’anno 2008.
La norma disciplina, a differenza degli anni precedenti, esclusivamente, incrementi della parte variabile del fondo per il miglioramento della produttività, tali da incentivare la qualità e la produttività. Tali aumenti, pertanto, potranno essere previsti solo per il 2009 e non potranno essere ripetuti per gli anni successivi.
L’Ente, ai fini dell’incremento delle risorse decentrate, dovrà considerare non solo il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, ma anche la propria situazione economico-finaziaria e la propria capacità di spesa.
Nel caso in cui l’importo determini il superamento dei tetti di spesa del personale o il superamento dei vincoli disposti per il patto di stabilità, l’incremento non sarà consentito, in tutto o in parte.
La norma, inoltre, prevede la possibilità, al comma 7, per gli Enti del Comparto diversi (come le ex IPAB), di disporre delle risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa nel limite dell’1% del monte salari dell’anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Gli incrementi, sopra delineati, non potranno essere previsti dagli Enti Locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Clausola di rinvio – Art. 7
Questa disposizione prevede l’impegno, delle parti, ad affrontare, nel prossimo rinnovo contrattuale, le seguenti:
a. semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa e nuova struttura della retribuzione;
b. disciplina del turno;
c. predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.
Assenze per malattia e produttività
Nella dichiarazione congiunta n. 2 si richiamano i principi secondo i quali “in caso di assenza, l’apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività”.
Tali principi sono funzionali all’applicazione dell’art. 71, comma 5, del Dl. n. 112/08, il quale prevede che ai fini della distribuzione dei fondi della contrattazione integrativa non possono essere considerate come presenza le assenze dal servizio dei dipendenti.
Viene affermato, inoltre, che tali principi si applicano esclusivamente ai compensi di produttività.
L’art. 71, comma 5, afferma chiaramente che le disposizioni del medesimo articolo costituiscono norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi, ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. n. 165/01.
La dichiarazione congiunta prevede che i principi sopra richiamati sono applicabili anche alle seguenti fattispecie di assenza:
a. permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all’art. 5 della L. 6.3.2001 n. 52;
b. assenze per attività di volontariato di cui all’art. 9 del D.P.R. 8.2.2001 n. 194;
c. permessi di cui alla L. 104/1992;
d. congedi di maternità e parentali di cui al D.Lgs. n.151/2001;
e. permessi di cui all’art. 21, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 con riguardo in particolare alle ipotesi di fruizione per screening o prevenzione oncologica.
Infine, si rimanda alla disciplina dettata dall’art. 71, comma 1, del Dl. n. 112/08 per quanto riguarda il trattamento economico nei casi di assenza per malattia.

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