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Personale: le ultime novità introdotte dalla Legge n. 102/09, di conversione del Dl. n. 78/09, e dal Dl. n. 103/09


di Federica Caponi

Sono state pubblicate sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 la Legge n. 102/09 di conversione del Dl. n. 78/09 (entrata in vigore il 5 agosto 2009) e il Dl. n. 103/09, concernente “Disposizioni correttive del Dl. n. 78/09”, entrato in vigore lo stesso giorno della Legge n. 102/09.


La Legge n. 102/09 ha modificato alcune norme del Dl. n. 78/09 in materia di stabilizzazioni e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della P.A.
Il Dl. 103/09 ha introdotto alcune novità in materia di controllo della Corte dei Conti, modificando quanto previsto dalla Legge n. 102/09.
Stabilizzazioni (art. 17, comma 10, Dl. n. 78/09)
Gli Enti Locali, nel triennio 2010-2012, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli di spesa per il personale, potranno bandire concorsi:
a) per assunzioni a tempo indeterminato, con riserva di posti non superiore al 40%, per il personale che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione, di cui all’art. 1, comma 558, della Legge n. 296/06 (modificato dall’art. 3, comma 90, della Legge n. 244/07);
b) per titoli ed esami, valorizzando con apposito punteggio l’esperienza maturata dai soggetti sopra richiamati e da quelli già utilizzati con contratti di collaborazione [art. 3, comma 94, lett. b), Legge n. 244/07].
La Legge di conversione ha previsto la possibilità che tale percentuale sia innalzata al 50% dei posti messi a concorso per i Comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, costituiscano con altri Enti un’Unione di Comuni, ai sensi dell’art. 32, del Tuel, fino al raggiungimento di 20.000 abitanti.
E’ stato confermato che gli Enti, inoltre, nello stesso triennio potranno effettuare assunzioni, per le qualifiche per cui può essere disposta la selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, tra il personale “stabilizzabile” di cui alle precedenti lett. a) e b).
Ogni Ente dovrà a tal fine predisporre apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all’atto dell’assunzione, che avranno efficacia fino al 31 dicembre 2012.
Per il triennio 2010-2012, tali Enti potranno destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite di cui alle precedenti lett. a) e b).
Proroghe delle graduatorie (art. 17, comma 19, Dl. n. 78/09)
E’ stata prorogata al 31 dicembre 2010 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle P.A. soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, mentre la norma originaria del Dl. n. 78/09 prorogava le graduatorie approvate dopo il 1° gennaio 2004.
Risoluzione del rapporto di lavoro da parte della P.A. (art. 17, commi 35-novies e 35-decies, Dl. n. 78/09)
L’art. 17, comma 35-novies del Dl. n. 78/09, ha novellato il comma 11 dell’art. 72 del n. 112/08, già modificato dalla Legge n. 15/09.
Tale disposizione ha previsto la facoltà per le P.A., tra cui gli Enti Locali (ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/01), per gli anni 2009-2011, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con i dipendenti che abbiano raggiunto un’anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni, con un preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici.
In particolare, la norma stabilisce che:
– la facoltà di risoluzione sia ammessa in ogni caso di compimento dell’anzianità contributiva pensionistica di 40 anni (a prescindere dalla sussistenza o meno di 40 anni di servizio effettivo);
– la fattispecie si applichi anche al personale dirigenziale;
– la facoltà in esame rientri nei poteri di organizzazione della P.A., ex art. 5 del Dlgs. n. 165/01;
– l’applicazione di quanto disposto anche nei confronti dei pubblici dipendenti sospesi o collocati a riposo per procedimenti penali e reintegrati in seguito a Sentenza definitiva di proscioglimento.
Il comma 35-decies contiene una norma di chiusura in favore di tutte le cessazioni dal servizio, per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle P.A. prima del 19 marzo 2009 (data di entrata in vigore della modifica introdotta dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 15/09), nonché i preavvisi che tali Enti abbiano disposto, sempre entro il 19 marzo 2009, in ragione del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni e le cessazioni dal servizio che ne derivano.
Controllo della Corte dei conti [art. 1, comma 3, lett. c), Dl. n. 103/09 e art. 17, commi 30-ter, 30-quater e 30-quinquies, Dl. n. 78/09]
Le Procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
Le Procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine subito dagli Enti pubblici soltanto in caso di Sentenze irrevocabili di condanna, pronunciate nei confronti di dipendenti pubblici per reati dei Pubblici Ufficiali contro la P.A. (artt. 314–335 Codice Penale), ai sensi dell’art. 7, Legge n. 97/01.
A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione (cinque anni) è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.
Qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione di tali disposizioni, salvo che sia stata già pronunciata Sentenza, anche non definitiva, entro il 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 78/09), è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che deciderà nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
Il comma 30-quater ha stabilito che per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è esclusa “in ogni caso la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità”.
Fattispecie che poco (o niente) interessa agli Enti Locali che, a seguito della modifica del Titolo V, Parte II, della Costituzione non sono più sottoposti al controllo preventivo di legittimità.

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