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Assessori comunali: la revoca non può essere motivata da esigenze di partito o di coalizione


Tar Lecce, Sez. I, Sent. n. 1620/09
di Chiara Zaccagnini

La revoca sindacale del singolo assessore deve essere motivata da ragioni che attengono al buon andamento dell’organo di gestione e non da mere esigenze di partito o di coalizione.


È questo il principio affermato dal Tar Lecce, nella Sentenza in commento, su ricorso proposto da tre assessori comunali contro il Comune per l’annullamento dell’atto sindacale di revoca e per lì ottenimento del risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di tale atto.
I ricorrenti, facente parte di un determinato schieramento politico, erano stati eletti consiglieri comunali durante l’ultima consultazione elettorale amministrativa e successivamente, alla nomina della nuova Giunta comunale, erano stati nominati Assessori comunali.
Successivamente i ricorrenti ed altri Consiglieri comunali avevano dato notizia di costituire una nuova formazione politica, dichiarando comunque di rispettare il patto elettorale sottoscritto all’atto di nomina.
Il Sindaco, a seguito di alcune sollecitazioni ricevute dal Coordinatore provinciale del partito di rifermento e dai Consiglieri comunali di maggioranza, invitava i ricorrenti a presentare le dimissioni entro tre giorni dal ricevimento della lettera, avvisando che, in caso di mancato riscontro, avrebbe provveduto alla revoca delle funzioni assessoriali.
I richiedenti non avevano ottemperato a quanto richiesto dal Sindaco, il quale, trascorso il termine indicato, ha disposto la revoca degli assessori motivata da “atteggiamenti ostruzionistici” tenuti dagli interessati.
Il Decreto di revoca è stato impugnato dai ricorrenti per violazione del principio del giusto processo, per eccesso di potere e per carenze di reali motivazioni.
Inoltre, veniva richiesto dagli interessati, il risarcimento del danno derivante dall’esecuzione degli atti impugnati.
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, contestando nel merito il ricorso proposto.
I Giudici amministrativi hanno chiarito che la revoca dell’Assessore non può essere motivata da ragioni di carattere meramente politico, ma deve essere sostenuta da esigenze di buon andamento dell’organo di gestione, salvo i casi in cui si realizzi un mutamento dell’assetto politico.
La revoca dell’assessore, ai sensi dell’art. 46 del Dlgs. n. 267/00, deve essere sorretta da motivazioni non di carattere politico ma da esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
Le ragioni politiche possono assumere rilevanza nello scioglimento del Consiglio comunale, in quanto può incidere anche su valutazioni relative al rapporto di fiducia politica tra il Consiglio ed il Sindaco.
Nel caso di specie, secondo il Tar, non sussistono tali esigenze a sostegno della revoca disposta dal Sindaco avverso i richiedenti.
Il principio, precedentemente affermato, secondo il quale la revoca degli assessori non deve essere motivata da ragioni di carattere meramente politico, ma dal buon andamento dell’organo di gestione, è stato affermato dallo stesso Tar Puglia in numerose decisioni. I Giudici hanno più volte precisato che alla base di tale revoca ci deve essere un interesse di carattere generale e non può essere disposta su mere valutazioni politico-amministrative da parte del Sindaco.
Nel caso di specie, deve escludersi che la revoca disposta dal Sindaco abbia violato le facoltà partecipative degli interessati, rendendo possibile l’esercizio da parte dei soggetti dell’esercizio di tali facoltà.
In riferimento al presunto comportamento ostruzionistico tenuto dai tre assessori, il Tar l’ha ritenuto inapprezzabile.
Infine, la costituzione di una nuova formazione politica, posta all’interno della maggioranza, non può essere considerata una motivazione sufficiente per disporre la revoca di un assessore comunale.
Il Tar ha accolto l’azione di annullamento, del provvedimento di revoca, proposta dai tre assessori, in quanto non sorretto da ragionevoli disfunzionalità amministrative e politiche.
I Giudici hanno, invece, rigettato la richiesta risarcitoria, in quanto caratterizzata da genericità e mancanza di prove e dal beneficio, in termini reali e non patrimoniali, fornito dalla celerità della Sentenza.

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