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Legge sulla semplificazione: introdotte numerose disposizioni che interessano gli Enti Locali e le società partecipate


di Federica Caponi

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, la Legge n. 69/09, concernente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” (vedi Newsletter SELF del 19 giugno 2009).


La norma, che entrerà in vigore il 4 luglio prossimo, contiene numerose disposizioni che interessano gli Enti Locali e le società partecipate, introducendo importanti modifiche, tra l’altro, alla Legge n. 241/90, in materia di responsabilità amministrativa dei dirigenti, di affidamenti di incarichi a soggetti esterni, al Codice dei contratti pubblici e prorogando il termine entro cui gli Enti dovranno approvare la Delibera di autorizzazione al mantenimento delle loro partecipazioni societarie (ex Legge n. 244/07, art. 3, commi 27-32).
Art. 1 – Banda larga
Il Governo si è impegnato a individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese, secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale.
La progettazione e la realizzazione di tali infrastrutture, nelle aree sottoutilizzate, potranno avvenire mediante project financing, ai sensi del Dlgs. n. 163/06.
Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte dovrà essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.
Art. 7 – Certezza dei tempi di conclusione del procedimento
La norma ha introdotto numerose modifiche alla Legge n. 241/90.
All’art. 1 della Legge sulla trasparenza amministrativa è stato inserito l’ulteriore inciso “di imparzialità”, precisando definitivamente che “l’attività amministrativa (…) è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”.
E’ stato novellato l’art. 2, rubricato “Conclusione del procedimento”, stabilendo che nei casi in cui disposizioni di legge ovvero atti regolamentari interni non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Gli Enti Locali e le Regioni avranno un anno di tempo per adeguare i propri regolamenti in cui dovranno indicare i termini, non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
Inoltre, negli stessi atti dovranno essere indicati i procedimenti che, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, potranno concludersi in tempi superiori a novanta giorni.
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
I termini potranno essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A.
La Legge in commento ha stabilito inoltre che “la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”.
E’ stato introdotto l’art. 2-bis, concernente “Conseguenze per il ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento”.
Tale norma prevede che le P.A. e i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Nella nozione di “soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa” devono essere comprese anche le società partecipate dagli Enti Locali, affidatarie di servizi pubblici locali o strumentali, ogni qual volta pongano in essere attività connesse ai servizi affidati.
Tali organismi, infatti, non sono tenuti all’applicazione della Legge n. 241/90 soltanto quando realizzino attività di diritto privato puro, fatto salvo comunque l’obbligo, per quelli che gestiscono servizi pubblici locali, di rispettare sempre le norme in materia di accesso agli atti (art. 23, Legge n. 241/90).
In mancanza, infatti, dell’attivazione di un procedimento amministrativo, non sussiste alcun obbligo della società partecipate dagli Enti di osservare le norme in materia di procedimento amministrativo (Tar Marche, Sent. n. 903/04).
La Legge in commento ha stabilito che il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti.
Di esso deve essere tenuto conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.
Le disposizioni regolamentari vigenti alla data del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della Legge), che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cesseranno di avere effetto entro un anno (termine entro cui gli Enti dovranno adeguare i propri regolamenti).
Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti.
Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs. n. 42/04.
Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli previsti dalla Legge n. 241/90.
Art. 8 – Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche
E’ stato modificato anche l’art.  16 della Legge n. 241/90, il quale disciplina i tempi di predisposizione di pareri da parte degli organi consultivi delle P.A.
L’art. 16, così come integrato dalla Legge in commento, ha stabilito che tali organi sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni (e non più quarantacinque), dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, tali organi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà dell’Amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall’espressione del parere.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’Ente richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri in tali fattispecie.
Il Legislatore ha previsto, inoltre, che i pareri richiesti, debbano essere trasmessi con mezzi telematici
Art. 9 – Conferenza di servizi e silenzio assenso
Sono state introdotte modifiche anche all’art. 14-ter (“Lavori della conferenza di servizi”) prevedendo che la Conferenza possa svolgersi anche per via telematica.
Alla conferenza di servizi e a quella preliminare (artt. 14 e 14-bis) dovranno essere convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, senza diritto di voto.
Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.
Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.
Alla conferenza potranno partecipare, inoltre, senza diritto di voto, le Amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
E’ stato previsto che la Denuncia di inizio attività non possa essere presentata per il rilascio degli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte, tra l’altro, all’asilo, alla cittadinanza.
Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi economici di interesse generale, cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’Amministrazione competente.
Art. 10 – Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle Regioni e degli Enti Locali
Sono state introdotte modifiche anche all’art. 22 della Legge n. 241/90, che disciplina il diritto di accesso.
La norma in commento ha stabilito che l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
E’ stato modificato anche l’art. 29 della Legge n. 241/90, che disciplina l’ambito di applicazione della norma.
In particolare, è stato previsto che tale disposizione legislativa si applica, tra l’altro, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.
Il comma 2 del citato art. 29 ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, devono regolare le materie disciplinate dalla legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa.
Con la Legge in commento sono stati aggiunti i seguenti commi:
• 2-bis, che ha previsto che le disposizioni della Legge n. 241/90 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, per quanto riguarda gli obblighi per la P.A. di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti;
• 2-ter, il quale ha stabilito che le disposizioni concernenti la Dia e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano, attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato art. 117;
• 2-quater, che prevede che le Regioni e gli Enti Locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai sopra richiamati commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Art. 11- Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il 4 ottobre 2009, uno o più Decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
In particolare, potrà essere previsto, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, di:
• assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;
• realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
• consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
• prevedere forme di remunerazione delle attività da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante per le Regioni e per gli Enti Locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
• rivedere i requisiti di ruralità al fine di riservare la corresponsione dell’indennità annua di residenza, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all’ampiezza del territorio servito.
Inoltre, la norma in commento ha stabilito che nel caso in cui ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti dalle P.A. atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri Enti pubblici, gli uffici comunali degli Enti minori sono tenuti unicamente ad indicare presso quali Enti, Amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.
Art. 17 – Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009 è stata abrogata la norma che vietava la partecipazione della stessa impresa a più di un consorzio stabile, contenuta nell’art. 36, comma 5, ultimo periodo.
E’ stata inoltre abrogata la norma che vietava ai consorzi, tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane [di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 163/06], la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, negli appalti di lavori, forniture di beni e servizi sotto soglia ove il criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante sia quello del prezzo più basso (art. 37, comma 7, ultimo periodo).
Art. 21 – Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
Il Legislatore ha stabilito che ciascuna P.A., tra cui anche gli Enti Locali, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
E’ stato previsto che qualora nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le P.A, agenzie, Enti pubblici anche economici, Enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia attribuito un incarico o mandato di qualsiasi natura nel territorio metropolitano e il trattamento economico onnicomprensivo superi quello del primo presidente della Corte di cassazione (in violazione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 44, Legge n. 244/07), i committenti hanno l’obbligo di assegnare l’incarico medesimo secondo i principi di merito e trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito.
Art. 22 – Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane
E’ stato inserito, nel Dgls. n. 165/01, l’art. 6-bis, concernente “Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle P.A.”.
Tale disposizione stabilisce che le P.A., tra cui gli Enti Locali, “sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno”, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
Tale norma sembra disciplinare l’ipotesi in cui le P.A. decidano di appaltare, concedere o esternalizzare a terzi per la produzione o l’erogazione di propri servizi.
A parte la dizione non del tutto corretta utilizzata dal Legislatore, in base alla quale sembra che le P.A. siano “autorizzate” soltanto dalla Legge in commento ad avvalersi di esterni (cosa ovviamente non vera), la norma in commento prevede per la prima volta che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda il fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche.
Il Legislatore ha infatti stabilito che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’art. 6 del Dlgs. n. 165/01, nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
I Collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno di tali Enti dovranno vigilare sull’applicazione di tale norma, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale dirigenziale, in riferimento anche alle loro competenze organizzative, ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. n. 286/99.
Inoltre, la norma in commento ha modificato nuovamente la disciplina del conferimento degli incarichi a soggetti esterni, contenuta nel comma 6, dell’art. 7 del Dlgs. n. 165/01.
La novella introdotta dal Legislatore stabilisce che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti “di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa”(e non più di “contratti d’opera”) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o “dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Dlgs. n. 276/03, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 23 – Diffusione delle buone prassi nelle P.A. e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico
In sede di Conferenza unificata potranno essere conclusi accordi tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali per l’individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli Enti territoriali.
Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le P.A. e gli utenti, ogni P.A. dovrà determinare e pubblicare, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee, a decorrere dal 1º gennaio 2009:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Le modalità di attuazione di tale obbligo informativo, per quanto riguarda l’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento, con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti, dovranno essere definite con Decreto interministeriale da adottare entro il 4 agosto 2009 (un mese dalla data di entrata in vigore della Legge).
Appare quanto meno “curioso” che di fatto ogni Amministrazione risulti già inadempiente prima ancora che la norma acquisti efficacia, mancando anche le indicazioni attuative che dovranno essere approvate dai Ministeri interessati entro il 4 agosto 2009.
Forse, il Legislatore intendeva far decorrere tale obbligo dal 1° gennaio 2010.
Art. 30 – Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici
Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità dovranno contenere la previsione della possibilità per l’utente, o per la categoria di utenti, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia.
Tale risoluzione dovrà avvenire entro trenta giorni successivi alla richiesta.
Nell’ambito della definizione di tali eventuali contrasti potrà anche essere previsto il ricorso a meccanismi di sostituzione dell’Amministrazione o del soggetto inadempiente.
Entro il 4 gennaio 2010 dovrà essere emanato un Decreto interministeriale che dovrà indicare uno schema-tipo di procedura conciliativa che dovrà essere recepito nelle singole carte dei servizi entro novanta giorni dalla data della sua adozione.
Art. 32 – Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
Dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di “pubblicità legale” (per gli Enti Locali, l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio, sul Bollettino regionale, etc.) si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati.
Sempre dal 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le Amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, dovranno provvedere altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con Dpcm.
Tali adempimenti potranno essere attuati anche mediante utilizzo di siti informatici di altre Amministrazioni ed Enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni il Cnipa realizzerà e gestirà un portale di accesso ai siti delle Amministrazioni.
Dal 1º gennaio 2010 e dal 1º gennaio 2013, per le pubblicazioni sui quotidiani, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella G.U. della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal Dlgs. n. 163/06.
Art. 34 – Servizi informatici per le relazioni tra P.A. e utenti
E’ stata riconosciuta alle Regioni e agli Enti Locali la facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
Entro il 30 giugno 2009, le P.A. che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta.
Le Amministrazioni dovranno altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Inoltre, entro il 31 dicembre 2009, tali P.A. dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.
Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.
Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.
Art. 36 – VOIP e Sistema pubblico di connettività
Tale norma ha introdotto l’art. 2-bis del Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs. n. 82/05), il quale ha previsto che tutte le disposizioni previste in tale Codice si applicano anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti.
Pertanto, anche le società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali o strumentali, dovranno dare attuazione alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione, compatibilmente con gli strumenti tecnici e le risorse anche economiche a disposizione.
Art. 37 – Carta nazionale dei servizi
Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi potranno essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.
Art. 38 – Modifica dell’art. 9 della Legge n. 53/00
E’ stata novellata la norma contenuta nell’art. 9 della Legge in materia di sostegno alla maternità e paternità, rubricato “Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro”, la quale stabilisce che al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la famiglia è destinata annualmente una quota individuata con Dpcm per erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra Enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell’ambito dei piani per l’armonizzazione dei tempi delle città
Destinatari di tali progetti potranno essere lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
Una quota di tali risorse sarà inoltre, impiegata per l’erogazione di contributi in favore di progetti che consentiranno ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Art. 71 – Società pubbliche
Le norme che interessano le società partecipate dagli Enti Locali che gestiscono attività strumentali o servizi di interesse generale sono contenute nel comma 1, lett. b) della norma in commento:
In particolare, è stato previsto che:
― gli Enti Locali possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E’ stato abolito il divieto per le società di capitali partecipate dagli Enti di poter acquisire partecipazioni in organismi societari che abbiano ad oggetto anche attività non strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali;
― gli Enti Locali avranno tempo fino al 31 dicembre 2010 per approvare la delibera consiliare di autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni, nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 3, commi 27-32, della Legge n. 244/07;
― il comma 734 dell’art. 1 della Legge n. 296/06, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di Ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. E’ stata sostanzialmente molto stemperata la condizione di “ineleggibilità” di coloro che possono essere nominati membri dei CdA delle società partecipate rispetto alla norma originaria. Tale disposizione infatti stabiliva che non potevano essere nominati membri degli organi esecutivi delle partecipate coloro che nei 5 anni antecedenti avessero ricoperto incarichi simili e avessero chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi. Il Legislatore della Finanziaria 2007 aveva infatti considerato rilevante il risultato di bilancio secco. Adesso, invece, anche nel caso in cui i risultati di tre esercizi consecutivi siano stati negativi, ma vi siano stati dei progressivi miglioramenti, tali soggetti potranno essere nominati nuovamente nei Cda delle società.

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