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Legge n. 69/09: introdotte alcune modifiche al Codice dei Contratti pubblici


di Federica Caponi

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, la Legge n. 69/09, concernente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.


La norma, che è entrata in vigore il 4 luglio, contiene numerose disposizioni che interessano gli Enti Locali e le società partecipate, e ha apportato alcune modifiche, tra le altre, anche al Dlgs. n. 163/06.
Art. 17 – Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009 è stata abrogata la norma che vietava la partecipazione della stessa impresa a più di un consorzio stabile, contenuta nell’art. 36, comma 5, ultimo periodo.
E’ stata inoltre abrogata la norma che vietava ai consorzi, tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane [di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 163/06], la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati, negli appalti di lavori, forniture di beni e servizi sotto soglia ove il criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante sia quello del prezzo più basso (art. 37, comma 7, ultimo periodo).
Art. 23 – Diffusione delle buone prassi nelle P.A. e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico
In sede di Conferenza unificata potranno essere conclusi accordi tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali per l’individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli Enti territoriali.
Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le P.A. e gli utenti, ogni P.A. dovrà determinare e pubblicare, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee, a decorrere dal 1º gennaio 2009:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”;
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Le modalità di attuazione di tale obbligo informativo, per quanto riguarda l’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento, con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti, dovranno essere definite con Decreto interministeriale da adottare entro il 4 agosto 2009 (un mese dalla data di entrata in vigore della Legge).
Appare quanto meno “curioso” che di fatto ogni Amministrazione risulti già inadempiente prima ancora che la norma acquisti efficacia, mancando anche le indicazioni attuative che dovranno essere approvate dai Ministeri interessati entro il 4 agosto 2009.
Forse, il Legislatore intendeva far decorrere tale obbligo dal 1° gennaio 2010.
Art. 30 – Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici
Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità dovranno contenere la previsione della possibilità per l’utente, o per la categoria di utenti, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia.
Tale risoluzione dovrà avvenire entro trenta giorni successivi alla richiesta.
Nell’ambito della definizione di tali eventuali contrasti potrà anche essere previsto il ricorso a meccanismi di sostituzione dell’Amministrazione o del soggetto inadempiente.
Entro il 4 gennaio 2010 dovrà essere emanato un Decreto interministeriale che dovrà indicare uno schema-tipo di procedura conciliativa che dovrà essere recepito nelle singole carte dei servizi entro novanta giorni dalla data della sua adozione.
Art. 32 – Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
Dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di “pubblicità legale” (per gli Enti Locali, l’obbligo di pubblicazione all’Albo Pretorio, sul Bollettino regionale, etc.) si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati.
Sempre dal 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le Amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, dovranno provvedere altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con Dpcm.
Tali adempimenti potranno essere attuati anche mediante utilizzo di siti informatici di altre Amministrazioni ed Enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni il Cnipa realizzerà e gestirà un portale di accesso ai siti delle Amministrazioni.
Dal 1º gennaio 2010 e dal 1º gennaio 2013, per le pubblicazioni sui quotidiani, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella G.U. della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal Dlgs. n. 163/06.
Art. 34 – Servizi informatici per le relazioni tra P.A. e utenti
E’ stata riconosciuta alle Regioni e agli Enti Locali la facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
Entro il 30 giugno 2009, le P.A. che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta.
Le Amministrazioni dovranno altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
Inoltre, entro il 31 dicembre 2009, tali P.A. dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.
Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.
Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

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