Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dalla quantificazione della spesa del personale per lavoro flessibile le spese del personale a tempo determinato utilizzato per far fronte all’emergenza terremoto, sempre a carico di finanziamenti specifici erogati da soggetti terzi e mai finanziate da risorse proprie comunali.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 55/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno evidenziato che quando il legislatore ha ritenuto di escludere dall’alveo della spesa del personale i costi sostenuti per il personale assunto per far fronte ad emergenze conseguenti ad eventi sismici lo ha espressamente dichiarato, come avvenuto con l’art. 11, comma 4 ter, del d.l. 90/2014 per i comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 ai quali non si applicano, a decorrere dall’anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza, le limitazioni imposte dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.
Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, è possibile escludere dalla spesa del personale, in ragione della loro fonte di finanziamento, le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (Sezione Autonomie, del. n. 13/2015 e n. 11/2014).
Si segnala, infine, che la circolare Mef n. 9 del 17 febbraio 2006, nel fornire l’interpretazione delle componenti riconducibili all’aggregato della spesa del personale, esclude dalle voci di spesa solo le assunzioni totalmente a carico di finanziamenti comunitari.
Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 55-18