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Piemonte, del. n. 24 – Istituzione di nuovo comune: concetto di invarianza di spesa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al concetto di invarianza di spesa connessa all’istituzione di nuovo comune.

L’ente ha premesso che l’articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2013, n. 1 ha disposto l’istituzione di un nuovo comune, al fine di dare attuazione alla volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 24/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno ribadito che:

  • l’istituzione di un nuovo ente locale, specie se per scorporo, deve avvenire con invarianza di spesa e cioè senza “incremento di costi amministrativi” nel senso di maggiore impatto “sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni”;
  • la ripartizione delle risorse tra i vari enti deve avvenire in modo da escludere un aggravio per la finanza pubblica: non sarebbe possibile, in altri termini, che una legge statale o regionale prevedessero risorse per finanziare l’operazione organizzativa;
  • il riferimento spaziale su cui applicare il principio di invarianza è offerto dalle “aggregazioni economico-finanziarie precedenti” (Sez. Piemonte, del. n. 87/2017). In altri termini, il peso finanziario dei comuni interessati all’operazione di scorporo non potrà superare l’impatto che aveva il medesimo territorio in assenza del nuovo comune.

Secondo i magistrati contabili, ai fini dell’invarianza, il riferimento non potrà che essere all’intera spesa di competenza (comprensiva anche della spesa di parte capitale).

Ciò significa che il concetto di invarianza deve essere riferito al saldo complessivo sul conto consolidato della PA: assicurata l’invarianza su tale saldo, si può affermare che non vi è stato aggravio per la finanza allargata né aumento della pressione fiscale a carico di collettività diverse da quelle interessate al processo di scorporo.

Il rispetto di tale aggregato, secondo i magistrati contabili, dovrebbe essere rispettato per un triennio. E’ triennale, infatti, l’arco di programmazione di bilancio (e del DUP) degli enti locali ai sensi dell’articolo 151, comma 1, e 162 del Tuel: gli enti coinvolti nel processo di scorporo, pertanto, dovranno assicurare l’invarianza di spesa, intesa in senso dinamico come non aggravio del saldo complessivo del conto economico consolidato, all’interno del primo bilancio preventivo per un triennio dall’istituzione del nuovo ente (dunque, 2018-2020).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 24 -18

Con particolare riferimento alla spesa di personale, il limite normativo imposto dall’articolo 1, comma 557 quater, legge 296/2006, dovrà essere parametrato all’intera area territoriale interessata dal processo di scorporo e, dunque, andrà valutato a livello complessivo e non certo di singolo ente: ciascun ente dovrà determinare la propria media di riferimento ma ciò non potrà determinare un incremento di spesa a livello complessivo.

Ciò significa, in altri termini, che, qualora vi sia passaggio di personale (o solo di spesa qualora vengano instaurate forme di utilizzo condiviso), tale passaggio determinerà (secondo un criterio proporzionale) un equivalente transito del tetto di spesa al comune neo istituito.

Se, pertanto, un comune cede al comune neo istituito un proprio dipendente, parimenti dovrà transitare la relativa quota di aggregato di spesa. Ciò peraltro, proprio per l’esigenza di mantenere l’invarianza a livello di area complessiva, non determinerebbe alcuna facoltà ri-espansiva in capo al comune cedente il quale, infatti, vedrebbe contestualmente ridursi la propria media di riferimento (così escludendo una nuova espansione dell’aggregato di spesa).


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