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Molise, del. n. 15 – Costituzione del fondo: le tre fasi obbligatorie e sequenziali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di dar luogo alla costituzione del Fondo mediante un atto informale (nota/verbale di costituzione con allegati le modalità di calcolo del fondo e la sommatoria finale) del Responsabile della Ragioneria.

I magistrati contabili del Molise con la deliberazione 15/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno ribadito che la costituzione del “Fondo” è un atto da ricondurre alla dirigenza atteso che lo stesso deve essere non solo ricognitivo della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma ben si colloca nell’ambito delle attribuzioni della stessa dirigenza in ordine alla verifica: della correttezza della quantificazione delle risorse iscritte in bilancio destinate alla contrattazione decentrata e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione (Corte dei conti, sez. Molise, del. n. 166/2017).

Sulla base di quanto previsto nell’allegato 4/2 al punto 5.2 del D.lgs. 118/2011, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (Sez. Veneto, del. n. 263/2016).

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse.

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.

Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Molise del. n. 15 -18


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