Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare quale personale assunto ex articolo 90 del Tuel soggetti in quiescenza.
I magistrati contabili della Calabria con la deliberazione 27/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, hanno ribadito che:
- gli uffici di staff sono posti in diretta collaborazione col vertice politico (sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori) per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo proprie di quest’ultimo. In particolare l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente;
- il rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff deve avere carattere necessariamente oneroso;
- l’assunzione di personale in staff, presupponendo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è assoggetta ai limiti di spesa per il personale;
Per quanto attiene alla possibilità di utilizzare quale personale assunto ex art. 90 Tuel soggetti in quiescenza, i magistrati contabili hanno ricordato che l’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 prevede il divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso ai soggetti (lavoratore pubblico o privato) collocati in quiescenza.
Gli incarichi vietati previsti dalla norma sono: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati.
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CC Sez. Controllo Calabria del. n. 27 -18