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Campania, del. n. 2 – Condanna in sede civile all’erogazione dei contributi ex legge 219/1981


Un sindaco ha chiesto se il Comune debba procedere al riconoscimento del debito per sentenze di condanna all’erogazione del contributo ex legge n. 219/1981 (per la ricostruzione post-terremoto del 1980), in assenza delle disponibilità a valere sui fondi della legge 219/81, e quindi con risorse proprie del bilancio dell’ente.

L’ente ha evidenziato di essere del tutto estraneo a tale obbligazione, in quanto il comune agisce nella veste di ‘mandatario’ dello Stato Centrale, unico ed esclusivo debitore per detti crediti che devono essere soddisfatti unicamente con i ‘fondi statali’ accreditati sul Fondo Speciale, ex T.U. n. 76/90.

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 2/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 gennaio, hanno evidenziato che a norma dell’articolo 19, comma 7, del d.lgs. 76/1990 “In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12“.

In altri termini, in tema di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il decreto sindacale di “indicazione” del contributo “in mancanza di disponibilità finanziarie”, integra, in presenza del parere positivo dell’apposita commissione, una fattispecie di “riconoscimento” del contributo medesimo, con riserva di successiva e concreta erogazione-liquidazione dello stesso (Cass. SS.UU. Civ., sent. n. 3849/2012).

Per contro, la mancanza di disponibilità finanziaria non potrà essere invocata al fine di rinviare ad un momento successivo alla reintegrazione del predetto fondo speciale, il pagamento dei debiti scaturenti da sentenze esecutive.

E ciò, non soltanto in relazione alla necessità prevista ex lege, di onorare con la massima tempestività le situazioni debitorie derivanti da sentenza esecutiva, ma anche perché i fondi per la ricostruzione assegnati ai Comuni ai sensi della legge n. 219/1981 sono direttamente gestiti dai predetti enti locali attraverso i propri organi individuali e collegiali, competendo ad essi l’istruzione delle pratiche di ricostruzione, lo svolgimento dei controlli stabiliti dalla legge, la determinazione e l’assegnazione, tramite il sindaco, dei contributi previsti dalla normativa citata.

Ne consegue che unico legittimato passivo nei giudizi instaurati per ottenere il riconoscimento e la corresponsione dei contributi in questione è il Comune (C. Cass., Sez. I Civ., sent. n. 10806/2006).

Infatti, com’è noto, l’accertamento di fondi rivenienti dalla ridetta contabilità speciale, non genera, per gli enti territoriali interessati, una gestione ”in conto terzi”, ma una gestione vincolata con impatto sul risultato di amministrazione (art. 187 Tuel) e sulla cassa (artt. 195 e 222 Tuel).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Campania del. n. 2 -17


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