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Autonomie, del. n. 28 – Contabilizzazione ed utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 28/2017, pubblicata sul sito il 20 dicembre, hanno fornito indicazioni in merito alle corrette modalità di contabilizzazione ed utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità.

In particolare, operativamente:

1)      il fondo anticipazioni di liquidità deve essere allocato in bilancio nel titolo IV della spesa come specifica voce del Rimborso prestiti, non impegnabile e non pagabile; detto fondo è determinato ogni anno, rispetto all’anticipazione originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata nell’esercizio (comma 692) o nell’esercizio precedente (commi 698-700); lo stesso importo è riportato come posta negativa alla specifica voce “Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti” nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d’amministrazione di cui all’allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011);

2)      la prima voce della spesa “Disavanzo di amministrazione” deve essere comprensiva della quota annuale di ripiano del disavanzo da accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità determinata in misura pari alla rata di rimborso annuale dell’anticipazione ricevuta; della specifica voce di disavanzo occorre dare distinta evidenza nella nota integrativa bilancio (paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1 allegato al d.lgs. n. 118/2011);

3)      il fondo anticipazioni liquidità sterilizzato nel risultato di amministrazione – come parte accantonata – è annualmente applicato, ai sensi dell’art. 1, commi 693 e 700 della l. n. 208/2015, in entrata del bilancio di previsione dell’esercizio successivo come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;

4)      tali modalità operative devono essere seguite fino al termine del periodo contrattualmente previsto per l’integrale rimborso delle anticipazioni allo Stato, con conseguente azzeramento della voce “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;

5)      deve trovare adeguata contabilizzazione anche la quota di rimborso annuale dell’anticipazione di liquidità, da finanziare con risorse da individuare ex novo ovvero disponibili per effetto della riduzione strutturale della spesa;

6)      per gli enti che non abbiano provveduto fin dall’inizio a sterilizzare le somme introitate a titolo di anticipazione di liquidità e che abbiano proceduto all’accantonamento al fondo ai sensi del comma 698 dell’art. 1 della l. n. 208/2015, le eventuali nuove spese in precedenza effettuate a valere sulle anticipazioni di liquidità concorrono a formare disavanzo effettivo da ripianare secondo le ordinarie modalità di recupero del disavanzo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 28 – 17


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