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Lombardia, del. n. 177 – Trasferimenti erogati all’ente per una destinazione determinata


Un sindaco ha chiesto se i contributi ricevuti in ragione del D.M. 30 dicembre 2016, ossia i contributi derivanti dal Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», siano da vincolare sia ai fini di cassa sia ai fini dell’utilizzo per le finalità previste dal citato D.M. oppure al contrario, nonostante il Comune non abbia sostenuto spese, se sia possibile utilizzarli per la spesa corrente per altri scopi completamente diversi dal programma della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose.

L’ente ha evidenziato che le spese sono state sostenute da Associazioni Onlus collegate alle chiese del territorio circostante.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 177/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 settembre, hanno chiarito che le entrate accertate dall’ente locale a titolo di trasferimenti e ricadenti nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» devono necessariamente essere destinate a detta finalità.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 177 – 17


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