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Veneto, del. n. 426 – Province: adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alle modalità organizzative di alcune funzioni amministrative, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

L’ente ha premesso che l’intervento normativo ha disposto la riallocazione presso la Regione di alcune funzioni prima attribuite alle Province prevedendo la prosecuzione, da parte delle Province e della Città Metropolitana, fino alla definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo, dei servizi inerenti le funzioni “riallocate” (tra cui anche i servizi di trasporto degli allievi disabili, di assistenza didattico-integrativa in favore di questi ultimi e di assistenza dei figli riconosciuti da un solo genitore).

Sotto il profilo finanziario, tuttavia, la legge regionale nulla prevede, in termini di stanziamento, con riguardo al mantenimento (temporaneo) delle funzioni.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 426/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 agosto, hanno ribadito che laddove una legge regionale preveda nuovi o maggiori oneri a carico della finanza di altre amministrazioni pubbliche, anche attraverso il conferimento di nuove funzioni, è necessario che la stessa preveda le risorse (congrue ed adeguate) destinate alla loro copertura, affinché l’attribuzione non determini squilibri di bilancio negli enti assegnatari delle funzioni.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 426 – 17

 


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