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Appalti: l’atto finale della procedura di gara è l’aggiudicazione definitiva


La proposta di aggiudicazione della commissione aggiudicatrice non ha la forza di concludere la procedura di gara, perché deve essere seguita dall’approvazione della stazione appaltante e dal provvedimento finale con cui l’amministrazione, e non la commissione aggiudicatrice, aggiudica definitivamente la gara al soggetto ritenuto tecnicamente migliore dalla commissione di gara.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Salerno, con la sentenza n. 1153 del 12 luglio 2017, con la quale è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale di valutazione delle offerte della Commissione aggiudicatrice.

Come ribadito dai giudici amministrativi la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33 d.lgs. 50/2016, non è un provvedimento definitivo.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria è impegnativo nei soli confronti della società aggiudicataria e non anche dell’amministrazione che ha bandito la gara, la quale è, comunque, tenuta a svolgere una ulteriore valutazione di opportunità dell’offerta indicata nel verbale, cui consegue l’aggiudicazione definitiva, che presuppone un’attività di verifica dell’amministrazione in ordine alla regolarità della procedura e all’opportunità e convenienza, nel quadro dell’interesse pubblico, alla stipulazione del contratto.

In particolare, l’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016 prevede che la “stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”.

L’aggiudicazione provvisoria è, pertanto, un atto ad effetti instabili, del tutto interinali, a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo al beneficiario.

Come ribadito dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dopo l’aggiudicazione provvisoria, l’inutile decorso del termine (di trenta giorni, qualora non diversamente previsto) indicato nell’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016 comporta non già la formazione (tacita) dell’aggiudicazione definitiva, ma soltanto l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria (principio già delineato nel vigore del vecchio codice degli appalti, d.lgs. 163/2006).

L’aggiudicazione definitiva, infatti, per i complessi interessi sottesi e le esigenze che intende soddisfare, non può che rivestire la forma del provvedimento espresso.

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