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Abruzzo, del. n. 118 – Amministratori lavoratori autonomi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di procedere, in applicazione dell’articolo 86 del Tuel, al rimborso, nei confronti del Sindaco, dei contributi minimi previsti nel D.M. 2005 anche in assenza della dichiarazione circa l’interruzione dell’attività professionale, svolta residualmente.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 118/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 luglio, hanno ribadito il consolidato orientamento magistrale secondo cui

l’amministratore lavoratore autonomo che intenda richiedere all’ente locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in misura forfetaria, da versare al rispettivo istituto, è tenuto ad astenersi dall’attività di lavoro autonomo, dando evidenza di tale rinuncia attraverso idonea documentazione (che, a titolo di esempio, può inerire la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale o altra documentazione ove emerga l’assenza di redditi conseguenti all’esercizio di tale attività) da rendere al comune ed al competente istituto di previdenza che comprovi, in concreto, il requisito dell’esclusività (Corte dei conti Marche, del. n. 27/2014; sez. Liguria, del. n. 16/2014; Sez. Lombardia, del. n. 95/2014).

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CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 118 – 17


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