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Riforma Pa: il nuovo rapporto tra fonti normative e contrattuali


Il d.lgs. 75/2017 approvato in attuazione della delega contenuta nella legge 124/2015 (cd. Riforma Madia), tra le varie modifiche apportate al d.lgs. 165/2001 realizza un riequilibrio tra le fonti che disciplinano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, al fine attribuire un ruolo più incisivo alla contrattazione collettiva soprattutto con riferimento alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.

Ciò da un lato operando in controtendenza al processo di rilegificazione intrapreso dal d.lgs. 150/2009 e dall’altro riducendo l’ambito di intervento negoziale relegato a determinate materie.

In tal senso, il Capo I del decreto dedicato alla “Disciplina delle fonti” novella tra gli altri, l’articolo 2 del d.lgs. 165/2001 in maniera circoscritta ma significativa.

L’articolo 1 del decreto, in particolare, incide sul comma 2, dell’art. 2, d.lgs. 165/2001, e modifica il rapporto tra fonti normative e negoziali stabilendo che “eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.

La novella introdotta nella suddetta disposizione, che già prevedeva la possibilità per i contratti collettivi di derogare disposizioni normative che disciplinassero specifici aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ma entro i limiti espressamente previsti dalla legge,  da un lato, restringe detto potere negoziale di deroga normativa alle sole materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi del novellato art. 40 e, dall’altro, impone in ogni caso il rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 165/2001.

Pertanto, se in vigenza del precedente assetto la singola norma, di volta in volta, poteva prevedere la derogabilità da parte dei contratti collettivi, in base alla nuova versione della disposizione non sarà più necessaria tale espressa previsione, tuttavia la derogabilità è in via preventiva e generale circoscritta alle materie oggetto di contrattazione individuate nell’articolo 40.

Innovazione di rilievo essendo evidente che, a fronte di una più netta ed auspicata demarcazione dei rispettivi confini delle fonti normative e contrattuali, l’intervento di queste ultime si riduce a monte in maniera stabile, senza possibilità di aperture successive, giacché esse dovrebbero passare per un’espressa modifica ampliativa degli istituti rimessi alla disciplina pattizia dall’articolo 40 del d.lgs. 165/2001.

Le rilevanti novità dei due decreti di Riforma del Pubblico impiego, attuativi della Legge Madia, il d.lgs. 74/2017 e il d.lgs. 75/2017, saranno approfondite nel seminario “Pubblico Impiego: come cambia la disciplina del lavoro e della valutazione” in programma a Firenze il prossimo 23 giugno 2017


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