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Lombardia, del. n. 189 – Consiglieri provinciali delegati: permessi retribuiti


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla fruibilità dei permessi retribuiti di cui all’articolo 79, comma 3, del Tuel da parte dei consiglieri provinciali delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge 56/2014.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 189/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno, hanno evidenziato che la legge n. 56/2014, in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha rinnovato l’ordinamento delle province e delle città metropolitane, prevedendo che siano organi delle prime esclusivamente il presidente, il consiglio e l’assemblea dei sindaci, mentre viene meno l’organo collegiale della giunta.

Tuttavia, il comma 66 della stessa legge prevede che il presidente della provincia possa nominare un vicepresidente (scelto tra i consiglieri provinciali), stabilendo le funzioni delegate (oltre a quelle di sostituzione in caso di impedimento).

Inoltre, il presidente può assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”.

Anche tali incarichi, frutto di delega, sono esercitati, ai sensi del comma 84 della legge n. 56/2014, a titolo gratuito, mentre restano a carico della provincia gli oneri connessi con lo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti ed ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del Tuel (art. 1, comma 66, della legge n. 56/2014).

Il presidente della provincia può, pertanto, conferire deleghe ai consiglieri “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”.

Di conseguenza ogni provincia, in base all’esame del proprio statuto, deve valutare se sussista l’eventuale assimilazione dei consiglieri attributari di deleghe, in virtù del comma 66 della legge n. 56/2014, ai “componenti degli organi esecutivi” beneficiari dei permessi previsti dall’art. 79, comma 4, del Tuel (i cui oneri sono imputati secondo la disciplina prevista dal successivo art. 80).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 189 – 17


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