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Personale: scavalco condiviso nei limiti delle 36 ore settimanali


Nel caso dello “scavalco condiviso”, ex articolo 14 ccnl. 22 gennaio 2004, la ripartizione delle prestazioni del dipendente tra l’ente di appartenenza e quello utilizzatore non può portare ad un risultato implicante un mutamento dell’orario di lavoro oltre le 36 ore settimanali d’obbligo.

Questo il principio espresso dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1932 del 30 maggio 2017, con il quale ha risposto ad un quesito posto da un comune in merito alla possibilità di impiegare un dipendente, utilizzato congiuntamente ex articolo 14 CCNL del 22/01/2004, per un numero di ore extra rispetto alle 36 ore contrattuali ma comunque entro il limite massimo delle 48 ore settimanali.

L’articolo 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 dispone che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione”.

Mediante lo “scavalco condiviso”, pertanto, il lavoratore, pur restando legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative anche nei confronti di un altro ente, in forza dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza, secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione tra gli enti interessati.

La convenzione, in particolare, deve disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Come ribadito dall’Aran la disciplina contrattuale di tale istituto fa espressamente riferimento al “rispetto del vincolo dell’orario d’obbligo”.

Pertanto, l’utilizzazione da parte di un ente diverso da quello di appartenenza può avvenire solo per una parte dell’ordinario orario di lavoro settimanale che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l’ente di appartenenza.

A tal proposito si segnala che la Corte dei conti, sez. Molise, con la deliberazione n. 109/2017, ha affermato che la normativa vigente non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d’eccedenza”, ex articolo 1, comma 577, della legge 311/2004, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, soprattutto alla luce delle rilevanti novità dei due decreti di Riforma del Pubblico impiego, attuativi della Legge Madia, il d.lgs. 74/2017 e il d.lgs. 75/2017, saranno approfondite nel seminario in programma a Firenze il 23 giugno 2017 dal titolo “Pubblico Impiego: come cambia la disciplina del lavoro e della valutazione”


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