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Appalti: illegittima la commissione di gara in numero pari


La commissione di gara, ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del d.lgs. 50/2016 deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.

Tale regola risponde agli obiettivi di garantire il computo del quorum strutturale e soddisfare le necessità di funzionamento del principio maggioritario ed è coerente con il principio in base al quale i collegi perfetti (com’è la commissione di gara) sono sempre composti da un numero dispari di membri.

Questo il principio ribadito dal Tar Veneto con la sentenza n. 471 del 15 maggio 2017, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da un operatore economico che aveva contestato l’operato della stazione appaltante che aveva nominato un collegio con un numero pari di componenti affidando, altresì, ad apposite Sottocommissioni, la valutazione delle offerte (la prima con incarico di esaminare le offerte economiche, la seconda con incarico di esaminare le offerte tecniche).

Come ribadito dai giudici amministrativi la regola sulla composizione della commissione di gara pubblica con un numero dispari di componenti non superiore a cinque costituisce espressione di un principio generale, immanente nell’ordinamento e tale da implicare l’illegittimità della costituzione di un collegio con un numero pari di componenti (Tar Toscana, sent. n. 1989/2012)

La commissione di gara, inoltre, deve operare con l’interezza dei propri membri, dovendo le decisioni essere assunte dal plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti.

Pertanto, le operazioni di gara propriamente valutative delle offerte non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni (C.d.S., sez. V, sent. n. 3247/2003).

La regola della collegialità perfetta, infatti, alla quale deve attenersi la commissione di gara può essere derogata solo per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate, e cioè prive di contenuto valutativo e decisionale (Tar Toscana, sent. n. 996/2013).

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