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Gare: la nuova disciplina degli “appalti riservati”


L’articolo 112 (Appalti e concessioni riservati) del d.lgs. 50/2016, in linea con le previsioni dell’articolo 20 della direttiva appalti, prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di  partecipazione alle procedure di appalto o di concessione – facendone menzione  nell’avviso di gara o nell’avviso di preinformazione in caso di concessione di  servizi – a tutti gli  operatori economici, anche rientranti nella categoria dei laboratori protetti, le cooperative sociali e loro consorzi,  che abbiano come finalità principale l’impiego di persone svantaggiate o con  disabilità.

Questo il principio espresso dall’Anac nel parere sulla normativa n. 207 del 1° marzo 2017.

Come evidenziato dall’Autorità, rispetto alla previgente disposizione dell’art. 52 del d.lgs. 163/2006, la nuova previsione dell’art. 112 ha apportato alla disciplina degli “appalti riservati” alcune novità:

  • si prevede espressamente la possibilità di applicare la “riserva” anche nell’ambito delle concessioni e non solo degli appalti;
  • viene ampliato l’ambito soggettivo di applicabilità della norma: l’art. 52 prevedeva la riserva per i soli laboratori protetti, l’art. 112 è invece riferito in  generale agli operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; la riserva è quindi in favore di operatori economici che impieghino non solo i disabili (come era previsto in precedenza) ma anche persone svantaggiate;
  • è possibile riservare l’esecuzione del contratto, oltre che nei casi sopra indicati, anche nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30% (non più “la maggioranza” come prevedeva l’art. 52) dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati;
  • la norma, a differenza del previgente Codice introduce, al comma 2, una espressa definizione di “lavoratori con disabilità” e “lavoratori svantaggiati”, con rinvio alle rispettive discipline di settore (soggetti con disabilità di cui all’art. 1 della legge 68/1999, persone svantaggiate di all’art. 4 della legge 381/1991, gli altri soggetti di cui all’art. 21 della legge 354/1975);
  • resta, infine, confermato che il bando di gara o l’avviso di preinformazione devono espressamente dare atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Secondo l’Autorità la definizione generica di “operatori economici” include tutti i soggetti che perseguono, come scopo principale, l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e, dunque, anche i “laboratori protetti”, ancorché non espressamente citati.

 


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