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Appalti sotto soglia: tra principio di rotazione e principio di concorrenza


Negli appalti sotto soglia le stazioni appaltanti devono porre sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, per cui, non sussistono ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale, e ciò alla stregua del criterio della massima partecipazione.

In altri termini, il principio di rotazione nella procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 non ha una valenza precettiva assoluta nel senso di vietare alle stazioni appaltanti, sempre e comunque, l’aggiudicazione all’affidatario del servizio uscente.

Questo quanto chiarito dal Tar Campania Napoli con la sentenza n. 1356 dell’8 marzo 2017.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio portierato, reception e vigilanza armata fissa.

A tal fine la stazione appaltante aveva invitato 19 ditte inserite nell’albo dei fornitori della Regione, nonché l’impresa uscente, non inserita nel predetto albo.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, invitare alla procedura negoziata anche l’impresa uscente, oltre a non violare alcuna specifica prescrizione, non si pone nemmeno in contrasto col principio di parità di trattamento.

L’affidamento dei contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione (artt. 36, comma 1, e 30, comma 1 del codice degli appalti).

Di conseguenza, se non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo di invitare ad una gara informale il gestore uscente, indubbiamente la stazione appaltante ha la facoltà di consentirgli la partecipazione al nuovo confronto concorrenziale, e ciò alla stregua del criterio della massima partecipazione (in tal senso Tar Campania, Napoli, sentenza n. 1336/2017).

Ciò che conta è che la gara sia effettivamente competitiva, sia svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità e si concluda con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (anche se a favore del soggetto già in precedenza affidatario del servizio).

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