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Gare: l’offerta priva del bollo deve essere valutata, salva la necessaria regolarizzazione


E’ illegittimo il provvedimento di esclusione di un’impresa da una gara pubblica, motivato con riferimento al fatto che l’offerta economica è stata presentata in carta semplice e non già in carta legale (con marca da bollo di € 16,00), come richiesto espressamente dal disciplinare di gara.

L’assenza del bollo, infatti, non produce alcun effetto ostativo alla valutazione dell’offerta.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 3137 del 6 marzo 2017, con la quale è stato ribadito che l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’imposta di bollo si sostanzia in una mera irregolarità formale, regolarizzabile senza pregiudizio per l’andamento della gara in quanto non inficia il principio della par condicio dei concorrenti non rientrando nel novero delle prescrizioni sostanziali del bando la cui violazione può giustificare l’esclusione dalla gara.

Pertanto, qualora l’offerta risulti carente della marca da bollo, la stazione appaltante non deve utilizzare l’istituto del soccorso istruttorio ma accettare l’atto mancante del bollo e curare gli adempimenti finalizzati alla sua regolarizzazione (Tar Molise, sentenza n. 182/2014; Tar Brescia, sentenza n. 905/2012; Tar Lazio, Latina, sentenza n. 354/2003; Cons. Stato, sentenza n. 1724/2001).

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