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Il danno erariale derivante dalla cattiva gestione delle pratiche assicurative


Il dipendente competente alla gestione delle pratiche assicurative che omette di denunciare alla compagnia assicuratrice la richiesta risarcitoria formulata in conseguenza di un infortunio stradale, così facendo perdere all’ente il diritto di essere manlevato dall’assicurazione, risponde dell’esborso sostenuto direttamente dal Comune in seguito alla sentenza del giudice civile.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 17 depositata il 19 gennaio 2017.

Nel caso di specie il Comune, in qualità di proprietario e di custode della strada, era stato condannato, in sede civile, per i danni subiti da una persona rimasta infortunata a seguito di una caduta causata da un ostacolo esistente sul pubblico marciapiede (pezzi di mattonelle), non essendo riuscito a provare alcun fatto estraneo alla sua sfera di custodia, quale ad esempio il caso fortuito.

A causa della mancata tempestiva segnalazione del sinistro alla compagnia assicurativa dell’ente, quest’ultima aveva eccepito l’intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dall’assicurazione ai sensi dell’art. 2952 c.c.

Di conseguenza l’ente aveva perso il diritto di essere manlevato dall’assicurazione.

L’esborso di denaro pubblico corrisposto direttamente dall’ente in seguito alla sentenza civile è stato addebitato al dipendente responsabile dei rapporti con l’assicurazione dell’ente.

Qualora, infatti, il funzionario avesse tempestivamente trasmesso la segnalazione della richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice dell’ente, quest’ultima avrebbe versato le somme dovute in conseguenza dell’infortunio stradale (in virtù del contratto assicurativo che copriva tale generi di danni), risparmiando al bilancio comunale il pesante risarcimento alla parte danneggiata.

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 17 -17


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