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Sardegna, del. n. 2 – Incarico attribuito prima della carica elettiva: questione di massima


Un sindaco ha chiesto se il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, introdotto dall’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, operi anche nei confronti di coloro che hanno assunto la titolarità di cariche elettive in epoca successiva al conferimento dell’incarico.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 2/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 gennaio, hanno evidenziato come il principio di gratuità degli incarichi risulti eccessivamente penalizzante nei confronti dei titolari di cariche pubbliche in piccoli Comuni, costretti alternativamente a rinunciare o ai compensi per le prestazioni professionali effettuate presso il proprio o altri Enti o alla titolarità della carica pubblica.

Inoltre, nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico, non vi sarebbe in concreto una elusione della ratio normativa della disposizione, costituita dal disincentivo sia per i rappresentanti dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente, sia per le pubbliche amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti.

La questione è stata rimessa alla Sezione Autonomie.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sardegna del. n. 2 – 17

 


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