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Appalti: la sanzione per comportamenti anti-concorrenziali non comporta l’esclusione dalla gara


La sanzione irrogata dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di un operatore economico, per aver realizzato un’intesa anticoncorrenziale, non costituisce un grave illecito professionale che può essere causa di esclusione da una gara per l’affidamento di un appalto pubblico.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Salerno con la sentenza n. 10 del 2 gennaio 2017, con la quale è stato ribadito che le fattispecie espulsive previste dall’articolo 80 del nuovo Codice dei contratti devono considerarsi tassative e non possono essere interpretate in maniera estensiva o analogica.

Per quanto attiene all’ambito dei comportamenti incidenti sulla moralità professionale delle imprese concorrenti, l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, al comma 5, lett. c), prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto qualora “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

La norma individua alcune fattispecie esemplificative ritenute idonee a incidere sul rapporto fiduciario che deve sussistere tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’impresa esecutrice, ovvero le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto (da cui ne sia derivata la risoluzione anticipata, la condanna al risarcimento del danno o ad “altre sanzioni”), nonché gli illeciti professionali posti in essere in fase di gara (le false informazioni, l’omissione di informazioni, il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante).

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la sanzione irrogata da parte dell’Authorithy Antitrust non può essere astrattamente ricondotta al rango di “significativa carenza” nell’esecuzione di precedenti contratti.

 


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