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Emilia, del. n. 118 – Incentivi per funzioni tecniche: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 recante la nuova disciplina in materia di incentivi per funzioni tecniche.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 118/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 dicembre, hanno ribadito che:

  • l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 d.lgs. 50/2016 può essere riconosciuto sia per gli appalti di lavori, sia per quelli di servizi e forniture: ciò in quanto la ratio della disposizione legislativa di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e del criterio direttivo di delega deve essere individuata nella previsione di un compenso incentivante per stimolare una più attenta gestione delle fasi della programmazione e dell’esecuzione (prevista per  tutte e tre le tipologie di contratti pubblici di appalti: lavori, servizi e forniture). In tal senso, Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 333/2016.
  • il compenso incentivante previsto dall’articolo 113 d.lgs. 50/2016 non può essere riconosciuto per le attività di manutenzione, né ordinarie, né straordinarie.

In merito alla possibilità di escludere, dal tetto di spesa del salario accessorio, l’incentivo per funzioni tecniche ex articolo 113 del d.lgs. 50/2016, i magistrati contabili hanno richiamato il criterio individuato dalle Sezioni riunite nella delibera n. 51/2011 secondo cui per stabilire se un determinato emolumento possa essere escluso dal tetto di spesa per il salario accessorio è necessario verificare se remuneri “prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili” e se “le prestazioni potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo all’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi”.

Sulla questione i magistrati contabili hanno richiesto l’adozione di una pronuncia di orientamento al fine di stabilire se gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 d.lgs. 50/2016 possano essere esclusi dal tetto del salario accessorio di cui all’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge stabilità 2016).

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-emilia-del-n-118-16


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