Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l’obbligo di soppressione dei consorzi, in particolare se sia riconducibile tra quelli per i quali è prevista la soppressione il Consorzio avente quale scopo l’organizzazione di soggiorni – vacanze, in particolare a favore dei minori ed anziani appartenenti ai Comuni che lo compongono.
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 134/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 novembre, hanno ribadito che per i consorzi socio – assistenziali classificabili nella categoria dei consorzi di servizi non opera l’obbligo di soppressione (ai sensi dell’art. 1, comma 130 bis, della legge 56/2014), mentre a carico dei consorzi socio – assistenziali qualificabili quali consorzi di funzione opera l’obbligo di soppressione, ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge 191/2009.
Spetta al comune, nell’esercizio della propria sfera di autonomia, la specifica valutazione circa la riconducibilità del consorzio tra i consorzi socio assistenziali, e se sia un consorzio di funzioni, per i quali è prevista la soppressione, ovvero tra i consorzi socio assistenziali di servizi, per il quali non è previsto l’obbligo di soppressione.
L’ente è tenuto a verificare, inoltre, l’assenza di duplicazione di strutture per la gestione delle medesime attività.
Ciò in quanto l’articolo 2, comma 28, della legge 244/2007, imponendo la semplificazione nella gestione dei servizi, delle funzioni e delle strutture, consente all’amministrazione comunale di aderire ad un’unica forma associativa per gestire il medesimo servizio.
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cc-sez-controllo-piemonte-del-n-134-16