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La gestione delle entrate derivanti da recupero di evasione tributaria


Il problema peculiare per le entrate da recupero di evasione tributaria è costituito dalla loro incertezza in quanto si fondano su un titolo che non può essere considerato certo e definitivo sino a quando non si sia concluso il contenzioso, assai frequente nella prassi.

Di conseguenza, la loro utilizzazione prima dell’effettiva riscossione si presta a pregiudicare la sana gestione finanziaria dell’ente, qualora, in seguito, non venga portata a termine la procedura di recupero coattivo.

Questo il contenuto della pronuncia specifica della Corte dei Conti, sez. Liguria, adottata con deliberazione n. 89 del 4 ottobre 2016.

Come evidenziato dai magistrati contabili, i nuovi principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, approvati con il d.lgs. 118/2011, qualificano espressamente i proventi derivanti dalla lotta all’evasione come “entrate di dubbia e difficile esazione”.

In particolare, il punto 3.3. dei principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, prevede, proprio con riferimento ai ruoli emessi prima dell’entrata in vigore degli stessi, che i relativi crediti, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, siano indicati tra le “Immobilizzazioni dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato”.

In adozione di tale principio, pertanto, l’Ente è stato invitato a stralciare dal bilancio i crediti di dubbia o difficile esigibilità, per farli confluire nello stato patrimoniale.

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-liguria-del-n-89-16

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